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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Licenziata dopo un infortunio sul lavoro: risarcimento da 50mila euro

L'episodio risale al 13 settembre 2012: la donna, all'epoca dipendente di una cooperativa di Reggio Emilia, è scivolata sul pavimento bagnato delle cucine dove serviva i pasti, presso la caserma "De Dominicis" di Treviso

Giustizia per una lavoratrice illegittimamente licenziata durante il periodo di infortunio: l'azienda è stata condannata ad un risarcimento di 50mila euro. Ma non solo: grazie all’azione legale promossa dal sindacato Fisascat Cisl di Treviso, per la prima volta la Corte di Cassazione si è pronunciata in maniera chiara sulla corretta interpretazione del Jobs Act per quanto riguarda i termini per impugnare davanti al giudice un licenziamento ritenuto illegittimo. È grande la soddisfazione della Cisl Belluno Treviso per l’esito positivo della causa intentata da una lavoratrice seguita dalla Fisascat, la Federazione del commercio, dei servizi e del turismo della Cisl.

I fatti: O.C. lavoratrice dipendente di Cir Food, cooperativa attiva nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare alle imprese con sede legale a Reggio Emilia che gestisce la mensa della caserma De Dominicis di Treviso, il 13 settembre 2012 è scivolata sul pavimento bagnato delle cucine dove serviva i pasti, rimanendo conseguentemente assente per lungo tempo a causa dell’infortunio. La datrice di lavoro l’ha perciò licenziata per superamento del periodo di comporto (180 giorni), durante il quale la dipendente si era curata. Il licenziamento era stato oggetto di un tentativo di conciliazione andato a vuoto presso l’ispettorato del lavoro. La Cisl, con l’assistenza legale dell’avvocato giuslavorista Marina Melchiori del Foro di Treviso, ha così avviato l’azione giudiziale di impugnazione del licenziamento, nel rispetto del termine di 180 giorni, come stabilisce la legge Fornero. Tempistica contestata dall’azienda, che ha sostenuto fin dall’inizio che il Jobs Act prevede un termine inferiore, pari a 90 giorni, dal tentativo di conciliazione extragiudiziale, e per mancato rispetto dei termini di legge, ha dunque chiesto al giudice di rigettare la richiesta di impugnazione.

E qui sta il punto chiarito una volta per tutte dalla Cassazione: qual è la norma prevalente? Quella generale o la postilla inserita nel decreto legislativo varato nel 2015? L’azienda ha chiesto ai giudici di rigettare l’opposizione al licenziamento perché presentata oltre i termini dei 180 giorni. La Cisl ha invece sostenuto il contrario, chiedendo al giudice non solo di entrare nel merito del licenziamento, ma anche di pronunciarsi per definire come va interpretata la normativa sui termini.

Dopo tre gradi di giudizio e cinque anni di processo, la Cassazione si è pronunciata lo scorso 3 giugno dando ragione alla Cisl su entrambi i fronti: non solo ha deciso l’annullamento del licenziamento e il ristoro del danno per la perdita del posto di lavoro nella misura di oltre 50mila euro in favore della lavoratrice, ma si è anche pronunciata con chiarezza sull’ambiguità della normativa sulla tempistica dell’azione giudiziale, accogliendo l’interpretazione data dalla Cisl. Anche in caso di tentativo di conciliazione, i termini per opporsi ad un licenziamento ritenuto illegittimo rimangano di 180 giorni.

«Si tratta di un risultato straordinariamente positivo -spiega Cinzia Bonan, segretario generale della Cisl Belluno Treviso- in primis per la lavoratrice che ha subìto l’ingiustizia di essere licenziata dopo essersi fatta molto male lavorando, e in secondo luogo perché grazie all’azione legale da noi promossa è stata chiarita una volta per tutte, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, l’interpretazione di una parte normativa del Jobs act che era ambigua e sulla quale la magistratura non s’era ancora pronunciata».

«Solo la tenacia della lavoratrice -spiega Roberta Barbieri, responsabile dell’Ufficio Vertenze della Cisl territoriale- la fedeltà dell’organizzazione sindacale e l’abilità del legale che ci ha affiancati nel percorso legale hanno potuto piegare la resistenza della datrice di lavoro, oppostasi sin dall’inizio a qualsivoglia ipotesi di soluzione giusta. La Legge in questa vicenda ha svolto, nell’equità del caso concreto, come è stato finalmente risolto, la propria vera funzione».

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