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Cronaca Montebelluna

Guerra a sale giochi e slot machine: il sindaco di Montebelluna firma l'ordinanza

E' stato firmata nelle scorse ore dal primo cittadino di Montebelluna l'ordinanza per ridurre al minimo i possibili pericoli provocati dalle sale giochi e dal gioco d'azzardo

MONTEBELLUNA Il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, ha firmato nelle scorse ore l’ordinanza con cui è stato disciplinato l’orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi commerciali del comune.

L’ordinanza del sindaco è arrivata dopo un lungo percorso amministrativo volto a contrastare l’insorgere di fenomeni legati al gioco d'azzardo, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica mettendo a rischio i loro risparmi e la loro salute. Il percorso ha visto, lo scorso agosto, l’approvazione da parte del consiglio comunale del Regolamento - redatto dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana - sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse” che è entrato in vigore a novembre.

Il Regolamento prevedeva che l’orario di apertura delle sale giochi - o sale VLT e del funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, venisse definito tramite ordinanza del sindaco. Spiega il Capogruppo Lega Nord e Presidente della Commissione Regolamenti, Adalberto Bordin: “A livello comunale non possiamo limitare in modo sostanziale ciò che è diventato ormai un problema socio – sanitario di livello nazionale, tuttavia siamo determinati ad usare tutti gli strumenti di nostra competenza per arginare il fenomeno. Agendo sull’orario, faremo in modo che i giovani non abbiano la possibilità di giocare d’azzardo nelle sale slot già esistenti in prossimità delle scuole. Siamo  convinti della bontà del nostro regolamento e ci auguriamo che anche lo Stato cominci presto a legiferare in modo incisivo sul tema, per evitare il proliferare di una piaga sociale dai risvolti sanitari e umani tutt’altro che trascurabili”.

L’ordinanza stabilisce l’orario di esercizio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 22:00 di tutti i giorni per le stesse attività se ubicate a distanza minore di 500 metri dai “luoghi sensibili” intendendo istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima infanzia e le scuole dell’infanzia, biblioteche, urban center, centri di aggregazione giovanili, impianti sportivi, luoghi di culto, oratori e patronati, strutture ricettive per categorie protette, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, centri culturali aperti al pubblico, stazioni di treni e di autobus, aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere. Inoltre, al di fuori di tali fasce orarie, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere. I titolari delle sale gioco o sale VLT saranno obbligati ad esporre i cartelli di informazione sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco, un cartello informativo sui rischi correlati al gioco all’esterno del locale in prossimità dell’ingresso e all'interno del locale un cartello indicante gli orari di esercizio disposti con l'ordinanza.

L'ordinanza del sindaco vieta anche l'apertura di qualsiasi nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito a una distanza minore di cinquecento metri dai “luoghi sensibili” e minore di cento metri dai “luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi” (gli sportelli bancari, postali o bancomat; le agenzie di prestiti e di pegno; i locali in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento e/o oggetti preziosi). Anche in caso di subentro in attività poste a distanza minore di 500 metri dai “luoghi sensibili” o minore di 100 metri dai luoghi in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, valgono i medesimi limiti. I nuovi locali dovranno essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici e che non è ammesso l’utilizzo dei locali interrati o seminterrati. Le sanzioni andranno da un minimo di 25 euro a 500 euro per chi viola le disposizioni non disciplinate dal T.U.L.P.S., dalle leggi regionali del Veneto n. 6/2015 e n. 30/2016 e/o da ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia ed in caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività. La recidiva si verificherà se la violazione verrà commessa per due volte in un anno.

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