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Economia

Legge sui fallimenti, Confartigianato: ecco le nuove regole

Ancora incertezza sul futuro della disciplina dell’insolvenza e della crisi d’impresa in attesa dei provvedimenti che saranno adottati entro 12 mesi in base alla legge delega

TREVISO Fa discutere la legge del 19 ottobre 2017 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad attuare, entro i prossimi 12 mesi, una serie di misure che riformano e uniformano le disposizioni in materia di fallimento. La norma, inoltre, interviene sulle procedure cosiddette “minori” (sovraindebitamento e piano del consumatore) e introduce anche una serie di concreti presidi a tutela del creditore e a garanzia della sollecitudine nella gestione delle procedure medesime. La sensibilità e la preoccupazione in tema di tutela dei crediti commerciali significativamente cresciute, anche come conseguenza degli effetti della crisi, hanno concorso a determinare il contenuto e i principi ispiratori della legge delega, così come tratteggiati dalla commissione degli esperti designata con DM Giustizia del 28 dicembre 2015 e poi divenuta popolare come Commissione Rordorf.

Nel testo di legge si intravedono gli eccessi che alimentano il dibattito pubblico. In nome della lotta all’evasione, infatti, misura che impone l’obbligo a tutte le Srl al superamento di soglie dimensionali tutto sommato modeste (2.000.000 di attivo, 2.000.000 di ricavi, 10 dipendenti), di adottare organi di controllo o di revisione. Pur non essendo questo il punto rilevante della questione, non sfugge la schizofrenia di un legislatore che solo un paio di anni prima, con la Legge 11 agosto 2014 n. 116, in nome della semplificazione e della riduzione dei costi amministrativi delle imprese, sopprimeva l’obbligo per le Srl, di dotarsi di organi di controllo o revisore a prescindere dall’importo del capitale sociale.

Quante saranno le Srl assoggettate al relativo onere? Al momento non è dato sapere se troveranno conferma le dichiarazioni del Ministro Orlando che prevede a breve l’implementazione dei necessari decreti, ovvero se sia più ragionevole ipotizzare che tra imminente rinnovo di Par- lamento e Governo, di questo problema si riparlerà solo tra qualche anno. Certo è che una migliore sensibilità  sul tema sarebbe stata apprezzabile. Ma la vera questione è un’altra: le imprese sono disposte, con obbligo o meno del revisore conta-bile, ad adottare comportamenti che assicurino il mantenimento di un ragionevole equilibrio finanziario e conseguentemente la possibilità di far fronte ai propri impegni di pagamento e magari con la speranza che le controparti usino loro la stessa cortesia, oppure si è dell’idea che solo “gli altri” debbano farsi carico del problema?

Non è un caso che nel medesimo articolo della legge delega, con il quale s’impongono i citati limiti, si contempla anche l’impegno a modificare il Codice civile al fine di prevedere «il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rileva- zione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. In altre parole, l’imprenditore che oggi non riesce a pagare l’Iva, o i contributi, o i fornitori, eccetera, e che affronta il problema chiedendo alla banca l’ampliamento delle linee di credito, domani dovrà conformarsi alle specifiche indicazioni che così come previsto dalla delega, entreranno nel Codice civile e che ad oggi, non è dato conoscere.

Ma non sarà l’obbligo del revisore l’onere più pesante da affrontare, bensì quello di "istituire assetti organizzativi adeguati" e che al momento nelle imprese di piccole dimensioni perlopiù mancano. Regola che vale per tutti ed a prescindere dai limiti dimensionali. Ragionevolmente è questo il perimetro della sfida lanciata ai consulenti d’impresa, siano essi associazioni o professionisti, perché competerà a loro l’onere di proporre modelli e strumenti di organizzazione in grado di rilevare tempestivamente e conseguentemente di contrastare gli effetti della crisi o dell’insolvenza.

Sarebbe inoltre un errore credere che la portata dell’innovazione finisca qui, infatti laddove si de-lineano le “messe a punto” del Codice civile si estendono inoltre, e senza pretesa di essere esaustivi, anche alle Srl disposizioni prima previste solamente per le Spa come quella contemplata dall’art. 2394, che espone direttamente gli amministratori all’azione di responsabilità dei creditori in conseguenza del venir meno del patrimonio sociale, o quella prevista dall’art. 2409 che riconosce alle minoranze qualificate la possibilità di proporre denunzia al tribunale laddove si rilevino violazioni o irregolarità negli obblighi imposti agli amministratori. Difficile dire se la riforma avrà successo, ma sarebbe ingeneroso demolirla solamente sulla base delle pur incongrue previsioni sottolineate, e che si confida possano trovare, magari con un nuovo Parlamento, un ragionevole assestamento.

La sensazione è invece che nell’ottica dell’interesse generale alla tutela dei crediti -di tutti – le luci siano più delle ombre, e che l’idea della Srl intesa come versione Suv a 4 ruote motrici della Snc, che in più rispetto a quest’ultima ha solo la carrozzeria rappresentata dalla limitata responsabilità sociale, non sia più realistica. La limitata responsabilità sociale viene al prezzo di una organizzazione improntata alla buona ed oculata gestione e dell’assunzione di strumenti di rendicontazione, lettura ed analisi del bilancio ai quali le imprese di modeste dimensioni non sono abituate.

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