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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Lavorare all’estero e pagare le tasse (anche) in Italia: l'incertezza dei non iscritti all’AIRE

Per il cittadino che si trasferisca all’estero è meglio osservare tutti gli adempimenti prescritti dalla legge italiana per trasferire la propria residenza fiscale, così da evitare “sorprese”

Il cittadino italiano che lavora all’estero non è di per sé esonerato dal tassare i propri redditi anche in Italia. L’art. 2 del D.P.R. n. 917 del 1986 considera infatti “soggetti passivi dell’imposta sui redditi” anche i cittadini italiani che prestino la propria attività lavorativa all’estero. L’unica eccezione riguarda coloro che per almeno 183 giorni all’anno, oltre a risiedere anagraficamente ed avere il proprio domicilio all’estero, siano stati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). L’iscrizione all’AIRE, tuttavia, non è sempre consentita o possibile.

L’art. 8, comma 1, della L. n. 470 del 1988, ad esempio, vieta l’iscrizione all’AIRE ai “cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi. Può inoltre accadere che un soggetto trasferitosi momentaneamente all’estero decida di rimanervi solo in un secondo momento. Insomma, è facile che si realizzi la situazione in cui il cittadino italiano residente anagraficamente e domiciliato all’estero non possegga il requisito dell’iscrizione all’AIRE per più della metà dell’anno solare, finendo per essere reputato dal Fisco Italiano “un soggetto passivo” anche per i redditi prodotti al di fuori dell’Italia. In tal caso, però, non tutto deve ritenersi perduto. Occorre infatti considerare che le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i principali Paesi di tutto il mondo potrebbero consentire di superare il requisito della mancata iscrizione all’AIRE.

È il caso del lavoratore italiano trasferitosi in uno Stato Europeo con la propria famiglia per più di 183 giorni senza essersi iscritto all’AIRE. Egli verrebbe tassato in Italia ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 917 del 1986 (sulla base della mancata iscrizione all’AIRE) e nuovamente tassato per i medesimi redditi nello Stato Europeo sulla base della normativa straniera (che nella maggior parte dei casi, analogamente all’Italia, riterrà rilevante il domicilio o la residenza del contribuente nel proprio Stato). Si determinerebbe dunque un conflitto tra la normativa nazionale e quella straniera, superabile grazie all’intervento della Convenzione tra l’Italia e lo Stato estero, la quale, verosimilmente, riterrà irrilevanti le iscrizioni anagrafiche negli Stati Contraenti e consentirà di far prevalere il dato sostanziale, ossia il Paese dove il contribuente ha effettivamente risieduto o aveva il proprio domicilio nell’anno solare in questione. Si riporta qui di seguito il testo di molte Convenzioni contro le Doppie Imposizioni stipulate dall’Italia con i Paesi Europei (ed altri Stati OCSE):
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Come è dato evincere sopra, le Convenzioni prevedono una serie di criteri per poter individuare la residenza fiscale del contribuente in uno dei due Paesi Contraenti. I criteri sono tra loro graduati: si applica (in ordine) quello che per primo permette di risolvere il conflitto. La posizione dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione della predetta disciplina Convenzionale in caso di mancata iscrizione all’AIRE non è tuttavia univoca. Se infatti nella Risoluzione n. 203 del 25 giugno 2019 il Fisco sembrava aderire alla prassi sopra esaminata, non sono mancati casi in cui il contribuente, a seguito di interpello, si è visto eccepire il dato della mancata iscrizione all’AIRE ai fini dell’imponibilità in Italia dei redditi prodotti all’estero (cfr. Risoluzione n. 270 del 18 luglio 2019).

In conclusione, al cittadino che voglia trasferirsi all’estero è dunque consigliabile di osservare tutti gli adempimenti prescritti dalla legge italiana per trasferire la propria residenza fiscale all’estero, così da evitare “sorprese”. Ciò non toglie che laddove l’Agenzia delle Entrate richieda al contribuente non iscritto all’AIRE (ma comunque domiciliato e residente anagraficamente fuori dall’Italia) le imposte sui redditi prodotti all’estero, egli potrà contestare la pretesa del Fisco, invocando - eventualmente - la disciplina Convenzionale tra l’Italia e lo Stato straniero.

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