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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Coldiretti Treviso: «No alla confusione di denominazioni, non danno garanzie»

L’organizzazione trevigiana valuta i rischi della proposta legislativa regionale sulle Deco con parole molto dure. Per il presidente Polegato bisogna dare chiarezza al consumatore

«Se nell’intenzione del legislatore regionale vi è la volontà di  tutelare quei prodotti agroalimentari collegati al territorio esiste già la categoria dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali  (Pat) ossia un prodotto destinato all’alimentazione umana, le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo (periodo non inferiore a 25 anni). Tale categoria trova la sua legittimazione nella normativa nazionale in primis Decreto legislativo n.172 del 1998, che ne stabilisce i requisiti per il riconoscimento. Tale denominazione può essere sicuramente collegata al prodotto di un Comune» 

Con queste parole il presidente di Coldiretti Treviso, Giorgio Polegato, è intervenuto sull’iter in corso della legislazione regionale sulle denominazioni comunali (Deco). «I consumatori, di fronte al proliferare di marchi a carattere territoriale (“denominazione di …”) subiscono un effetto di disorientamento che, anziché favorire l’acquisto degli stessi, determina un comportamento del tutto casuale ed induce ad una percezione della qualità completamente errata oltre a svilire i marchi già esistenti – aggiunge Polegato -  Il consumatore dovrà destreggiarsi con i  marchi delle denominazioni di origine, delle indicazioni  geografiche, con il marchio “Qualità Verificata – QV” con il marchio “Prodotto della Montagna”. Serve davvero aggiungerne altri senza nulla togliere alla bontà del prodotto locale che come si sa Coldiretti difende. Qui si tratta di non fare confusione e garantire al consumatore chiarezza, tracciabilità, regole certe e garanzie di provenienza e di produzione». 

Per Coldiretti Treviso non sono pochi i punti oscuri di questa denominazione: risulta assente il riferimento normativo su cui si fonda la potestà dei Comuni ad adottare provvedimenti volti a riconoscere le denominazioni comunali; manca la definizione giuridico legale di “denominazione comunale” che consenta di inquadrarla ad esempio categoria di derivazione giurisprudenziale comunitaria del “indicazioni geografiche semplici, denominazione di origine semplice” . In questo caso il produttore qualifica i propri prodotti servendosi del nome geografico della località in cui opera senza che il richiamo dell’area sia in stretta relazione con la qualità del prodotto. Tale indicazione geografica può solo significare che  il prodotto è stato ottenuto nel territorio conosciuto con quel nome, senza un nesso fra il luogo e le caratteristiche organolettiche del prodotto, che non dipendono in modo stretto dal suolo, dal clima, dall’aria di quel luogo. Una simile indicazione ha l’unica condizione della veridicità che impone di non usare nella presentazione de prodotto un nome di luogo diverso da quello in qui è stato effettivamente realizzato. L’assenza di chiarezza determina un contrasto con la normativa di settore in particolare con le denominazioni geografiche qualificate ( Dop e Igp); favorisce l’instaurarsi di conflitti  e contenziosi con i Consorzi di tutela delle Dop e Igp tenuti al rispetto dei disciplinari di produzione; l’assenza di un inquadramento giuridico determina la impossibilità di comprendere quali sono gli strumenti legali di tutela delle denominazioni comunali; l’iter di riconoscimento delle Deco viene devoluto totalmente in capo ai comuni lasciando alla regione un ruolo marginale di istituzione dell’albo regionale senza alcuna forma di controllo, verifica, e di coordinamento.

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