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Atti di nascita, riconoscimento e adozione: come fare a Treviso

Ecco tutte le informazioni per il rilascio del certificato: tempi, costi, documenti, doppio cognome, genitori stranieri

La nascita di un figlio è il momento più bello per una coppia, così come l’arrivo di un bambino tanto desiderato che finalmente grazie all’adozione farà parte della famiglia. Subito dopo la gioia per essere diventati genitori, è necessario legalizzare il tutto e questo avviene attraverso la denuncia  all’ufficiale di stato civile che scriverà l’atto di nascita. La denuncia può essere fatta da un genitore (di solito è il padre), dal medico, dall’ostetrica o da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto. 
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": In tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Qual è la documentazione necessaria?

  • Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
  • Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
  • Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti]
  • Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità]
  • Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]

Quali oneri e costi bisogna sostenere?

Il servizio è gratuito.

A chi va presentata la documentazione?

E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:

  • Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
  • Comune ove è avvenuto il parto
  • Comune di residenza dei genitori
  • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)

Entro quanto tempo?

La dichiarazione di nascita di un figlio può essere effettuata:

  • entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto;
  • entro 10 giorni presso il Comune in cui è avvenuta la nascita del bambino;
  • entro 10 giorni presso il Comune di residenza dei genitori.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il comune di residenza della madre.  

Chi effettua la dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita dev’essere presentata da: 

  • Genitori coniugati sia italiani che stranieri residenti
  • Da uno dei due, o entrambi, i coniugi, munito di un valido documento di identità
  • Genitori non coniugati italiani o stranieri
  • Entrambi i genitori stranieri muniti di passaporto e/o permesso di soggiorno
  • Genitori che intendano attribuire di comune accordo anche il cognome materno 
  • La madre sola (se il padre non intende riconoscere il figlio)

Figli nati fuori dal matrimonio
La dichiarazione di nascita deve avvenire con la presenza di entrambi i genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o la presenza di solo un genitore nel caso in cui solo uno solo intenda effettuare il riconoscimento.

Attribuzione del cognome

Al cittadino italiano, figlio nato nel matrimonio o fuori del matrimonio è possibile aggiungere il cognome materno a quello paterno, con l’accordo di entrambi i genitori. Qualora, al momento della formazione dell’atto di nascita, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di dichiarazione di nascita resa da uno solo dei genitori il genitore non presente dovrà sottoscrivere una dichiarazione corredata di fotocopia del proprio documento di riconoscimento, nella quale indica la scelta di attribuire il doppio cognome. È fatto divieto inoltre, imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi.

Nascita in Italia da genitori stranieri

I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995): di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore; L’atto di nascita è formato su dichiarazioni dei genitori anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino. 

Atto di nascita Comune di Treviso

 DENUNCE DI NASCITA : si prega di contattare il num. 0422/658213 (dalle 08.30 alle10.30 dal lun. al ven.) oppure scrivere a statocivile@comune.treviso.it

SERVIZI DEMOGRAFICI Sede: Palazzo Rinaldi – Piazza Rinaldi 1 e 1/A -TV

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