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Famiglia

Assegno familiare: requisiti e come fare domanda

Chi ne ha diritto, l'importo e a chi rivolgersi per ottenerlo a Treviso

Gli assegni familiari sono un sostegno alle famiglie di lavoratori e pensionati che rientrano in determinati parametri. L’importo dell’assegno familiare cambia a seconda del reddito complessivo della famiglia, del numero e della tipologia dei componenti. Ma influiscono anche la presenza di figli minori e di figli ina­bili al lavoro. Il sostegno economico, che di per sé non è certo elevato, diventa però sostanzioso per i nuclei che hanno redditi bassi o situazioni familiari disagiate per motivi legati allo stato di salute dei componenti.

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avviene tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. 

Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente. Viene calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. L’assegno familiare non spetta ai lavoratori autonomi, cioè ad artigiani, commercianti, liberi professionisti, coltivatori diretti.

Requisiti per ottenere assegni familiari

In base alla legge, per beneficiare degli assegni familiari occorrono due condizioni:

  • essere un lavoratore che rientra in una delle categorie previste: quindi ad esempio il richiedente deve essere un coltivatore diretto;
  • avere un reddito non superiore all’importo fissato annualmente dall’Inps. In particolare, nel 2020 i limiti di reddito (mensili) sono 725,39 euro per il coniuge, un genitore e il figlio (o figura equiparata) e 1.269,43 euro per due genitori (e figure equiparate).

Chi può richiederli?

Gli assegni familiari possono essere richiesti da soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti in attività;
  • lavoratori disoccupati;
  • lavoratori cassintegrati;
  • lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori assenti per malattia o maternità;
  • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
  • lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
  • lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps;
  • titolari di pensioni derivanti da lavoro dipendente (privato o pubblico);
  • soci di cooperative, che prestano attività di lavoro per conto della società, in presenza di particolari condizioni.

Chi rientra nel nucleo familiare ai fini degli assegni familiari?

Ai fini dell’erogazione dell’assegno, i soggetti che rientrano nel nucleo familiare sono:

  • i coniugi;
  • i figli minorenni;
  • i figli maggiorenni inabili;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti minorenni o maggiorenni inabili del richiedente, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione come superstiti;
  • i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell’ascendente, se conviventi.

Assegni familiari e genitori conviventi

Nel caso di due genitori conviventi, e dunque non sposati, la circolare INPS n. 48/1992 chiarisce che è possibile richiedere gli assegni, ma il convivente non viene considerato tra i componenti del nucleo familiare. Inoltre i suo reddito non fa cumulo rispetto al reddito del genitore richiedente. In sostanza il genitore richiedente, risulta genitore single con figli.

Qual è l’importo degli assegni familiari?

Gli importi mensili degli assegni familiari sono pari a:

  • 8,18 euro per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, per i figli e gli equiparati;
  • 10,21 euro per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i piccoli coltivatori diretti, per il coniuge, i figli e gli equiparati;
  • 1,21 euro per i piccoli coltivatori diretti, per i genitori e gli equiparati.

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto esclusivamente in modalità telematica al sito ufficiale dell'INPS. La può fare il datore di lavoro oppure ci si può rivolgere ad un Caf.

Comune di Treviso

E' un contributo statale concesso dal Comune tramite l'INPS alle mamme non lavoratrici o che non beneficiano del trattamento previdenziale per la maternità o beneficiano di forme di tutela parziali, appartenenti a nuclei familiari le cui risorse economiche non superino un determinato valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) stabilito di anno in anno dal Dipartimento Politiche per la Famiglia.

L'INPS eroga il contributo sulla base dei dati trasmessi dal Comune che ne cura l'istruttoria. E' possibile ottenere un assegno per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.

Possono richiedere l'assegno solo le madri non lavoratrici (in casi eccezionali previsti dalla legge anche il padre) che:

  • sono anagraficamente residenti nel territorio italiano al momento del parto;
  • risiedono nel Comune di Treviso insieme al figlio nuovo nato;
  • sono cittadine italiane o dell'Unione Europea ovvero di Paese extra UE in possesso di regolare Titolo di Soggiorno in corso di validità, che rientra in una delle "categorie" protette da disposizioni europee e che prevedono parità di trattamento e il divieto di discriminazione;
  • non beneficiano di un trattamento previdenziale o economico di maternità oppure, se beneficiano di un importo inferiore a quello previsto per la maternità dei comuni, potranno richiedere la cosiddetta "quota differenziale";
  • hanno  il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare anagrafico - desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica inviata dal CAF all'INPS - non superiore ai limiti stabiliti di anno in anno dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Politiche per la Famiglia.

Qualora la madre sia cittadina di un Paese extra UE potrà presentare la richiesta di assegno di maternità anche solamente con le ricevute rilasciate dalla Poste Italiane per la prenotazione dell'appuntamento presso la Questura per il rilascio del/i documento/i. La data delle ricevute postali deve essere precedente ai 6 mesi dalla data del parto.

Se anche il bambino è cittadino di un Paese extra UE - seppur nato in Italia - questi dovrà essere iscritto sul Titolo di Soggiorno di uno dei due genitori entro il termine di 6 mesi dalla data del parto e dovrà essere titolare del relativo  "Allegato Minori".

Quando presentare la domanda

  • Bisogna presentare la domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia.

Come fare

Per ottenere l'assegno di maternità occorre rivolgersi ai CAF convenzionati con il Comune di Treviso che forniranno gratuitamente l'assistenza necessaria per:

Importo dell'assegno e modalità di erogazione

L'assegno per le nascite/affidamenti preadottivi/adozioni avvenuti nel 2018 ha un importo pari a euro 342,62 per 5 mensilità per complessivi euro 1.713,10. Per avere diritto all'assegno il limite ISEE riferito a nuclei composti da 3 persone non deve superare euro 17.141,45.

L'INPS eroga il contributo in un'unica soluzione. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 201/2011 che impone alla P.A. il divieto di effettuare pagamenti di importo superiore ai 1000 euro in contanti, la somma spettante per l'assegno di maternità potrà essere erogata esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario/postale oppure libretto postale intestato o co-intestato alla richiedente fornendo il relativo codice IBAN.

Assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori

Ufficio di riferimento: Amministrativo servizi alla domiciliarità e assegni alle famiglie
Indirizzo V.le Vittorio Veneto, 27 - 31100 Treviso (auto e moto: accesso da Via Cadore)
Telefono 0422 658337 oppure 0422 658360

Indirizzi utili

Sito INPS - Assegno Nucleo Familiare

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