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Famiglia

Procedura e informazioni per registrazione coppie di fatto

Conviventi di fatto, i nuovi contratti: diritti e doveri

La legge su unioni civili e convivenze offre tutele crescenti per le coppie (gay o eterosessuali) che abbiano un legame stabile di assistenza reciproca. Occorre la prova della convivenza stabile, la dichiarazione di residenza. Ecco i diritti e i doveri dei conviventi, i contratti di convivenza, la risoluzione del contratto e la cessazione della convivenza.

La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
  • coabitanti ed aventi dimora nello stesso Comune.

Requisiti:

  • maggiore età;
  • essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenza nel Comune di Alfonsine:
  • coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
  • insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
  • insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.

Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Diritti dei conviventi

In base alla nuova legge:

  • i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
  • i conviventi di fatto hanno alcuni diritti inerenti la casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
  • nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44);
  • i conviventi di fatto hanno particolari diritti nell'attività di impresa (art. 1, comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ve ne siano i presupposti (art. 1, commi 47 e 48);
  • il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell'altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1, comma 49);
  • la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45);
  • in caso di cessazione della convivenza di fatto, per l’ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65).

Per diventare conviventi di fatto

Gli interessati devono presentare all’Ufficiale d’Anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione all’Ufficiale d’Anagrafe può essere resa:

  • al momento del cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune;
  • al momento di nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune;
  • successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica.

Modalità della presentazione della domanda a Treviso

La Legge n. 76/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, oltre all’istituto delle unioni civili, anche quello della convivenza di fatto, disciplinata dai commi 36-65 dell’art. 1. Per «conviventi di fatto» si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

 La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:

  •  residenti nel Comune di Treviso, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
  •  non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  •  non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.

Come dichiarare una convivenza di fatto nel comune di Treviso

Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Treviso allo stesso indirizzo, possono presentare apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, secondo le modalità riportate sul modulo in calce.
Per coloro che intendano trasferirsi da altro comune, o, se già residenti a Treviso, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, unitamente alla richiesta iscrizione anagrafica o cambio di via, secondo le modalità già previste per tali procedure.

Come dichiarare la cessazione di una convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:
a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, con apposita dichiarazione, direttamente agli sportelli anagrafici di Piazza Rinaldi n. 1, muniti di un documento di identità oppure secondo le modalità riportate sul modulo.

 Certificazione

L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al comune di residenza dei conviventi.
Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune di Treviso mezzo PEC all'indirizzo: postacertificata@cert.comune.treviso.it

  Quando

   Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 all e 12.30, il mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30.

Dove rivolgersi

   Ufficio Anagrafe, Piazza Rinaldi n. 1

Quanto costa

La registrazione della convivenza di fatto non costa nulla, il certificato è soggetto alle ordinarie norme sui diritti e sull'imposta di bollo previste per i certificati anagrafici. Quindi il costo per il certificato è di €. 16,50 in bollo e €. 0,25 in esenzione (da dichiarare obbligatoriamente).

Convivenza di fatto Ufficio di riferimento: Anagrafe

Indirizzo Palazzo Rinaldi - Piazza Rinaldi, 1 - 31100 Treviso

Telefono 0422 658 -479 -475-458 -218 -308 -221

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