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Cartella esattoriale: pagamento e rateizzazione

In che modo ed entro quali termini va pagata la cartella esattoriale. Casi in cui è possibile chiedere una rateizzazione del pagamento e come richiederla

Una volta accertato che le somme sono dovute, il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate laddove possibile. Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite il bollettino postale allegato o presso la propria banca.

RATEIZZAZIONE – Dal 2008 è possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficoltà finanziaria. Starà all'agente della riscossione valutare il caso ed, eventualmente, concedere la rateizzazione.

Ad oggi la legge prevede la possibilità di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili, sulle quali sono applicati gli interessi.

L’istanza va presentata o inviata agli uffici dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella. Questa deve essere redatta in carta semplice, senza bollo, esponendo le ragioni della temporanea difficoltà e allegando copia della cartella.

CASI IN CUI CHIEDERE RATEIZZAZIONE - Come esempi di “temporanea difficoltà” Equitalia cita:

  • la carenza temporanea di liquidità finanziaria;
  • lo stato di crisi aziendale, dovuto ad eventi di carattere transitorio, come situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale;
  • la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
  • la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;
  • la precaria situazione reddituale.

COSA SUCCEDE - La presentazione dell'istanza è seguita, da parte dell'agente della riscossione, dalla notifica, anche tramite fax o email, di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile.

Il contribuente dovrà quindi fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica. La conclusione dell'istruttoria, ovvero l'accettazione o il rigetto della richiesta, dovrà essere motivato e comunicato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

A questo punto, il cittadino avrà dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodiché l'agenzia di riscossione notificherà il provvedimento definitivo e motivato. Nel caso in cui la rateizzazione venga accettata, al provvedimento di accoglimento viene allegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.

Le rate sono tutte uguali e di importo non inferiore ai 100 euro, se non in casi di particolare e comprovata indigenza. Solo la prima rata è leggermente più alta, perché contiene i diritti di notifica della cartella e le spese della procedura di riscossione.

Per il pagamento della prima rata vengono concessi almeno otto giorni di tempo.

SOTTO I 5.000 EURO - Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro l’agente della riscossione dovrà concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente, quindi in base alla richiesta di rateizzazione, per:

  • massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;
  • massimo 24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;
  • massimo 36 rate per i debiti da 3501 a 5.000 euro.

OLTRE 5.000 - Per debiti tra i 5.000 euro e i10.000 euro la verifica dovrà essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti. In entrambi i casi le rate massime sono 72.

Le modalità di verifica in caso di debiti superiori ai 5.000 euro cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un'azienda.

PERSONE FISICHE - Per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, viene preso in considerazione in via principale l'indicatore ISEE del nucleo familiare.

La situazione di temporanea difficoltà economica, comunque, può essere fatta valere indipendentemente dall'ISEE. Il cittadino potrà fornire anche prova di particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale, come per esempio la cessazione del rapporto di lavoro, l'insorgenza di una grave patologia, la contestuale scadenza di obbligazioni diverse relative a contributi, tasse.

DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ – Per quanto riguarda le domande presentate dalle ditte individuali con contabilità ordinaria o dalle società la verifica viene effettuata tramite gli indici di bilancio (indice di liquidità e indice Alfa).

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