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Vietare ai cacciatori di entrare nel proprio terreno, ora si può, ecco come

Domande entro maggio 2022

Non a tutti piace che i cacciatori entrino nella loro proprietà per uccidere gli animali presenti. Ora ci si può opporre, non è facilissimo, ma si può. L’8 marzo è stata approvata la delibera della giunta regionale del Veneto con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per chiedere il divieto di caccia nei propri terreni. I termini per la presentazione delle domande partono dal 12 marzo 2022 e terminano il 10 maggio 2022. Prorogate le domande fino al 31 maggio.

"Le norme che regolano la caccia non sempre danno diritto di accedere alle proprietà altrui senza il permesso del proprietario e senza che questi possa impedirlo", ricorda il Wwf nazionale.

 Per attuare questo diritto sancito da norme nazionali il proprietario dovrà iscriversi all’Anagrafe del settore agricoltura con l’apertura di un fascicolo presso l’Avepa, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti, dopo essersi dotato di Spid. Per fare ciò ci si può rivolgere presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola o agli sportelli dell’AVEPA. Dopo l’iscrizione all’anagrafe il proprietario dovrà presentare la domanda in via telematica compilando il modulo dell’applicativo 'Venat'". 

Per compilare la domanda per chiedere il divieto di caccia nei propri terreni o ci si rivolge a queste stesse associazioni di categoria o si carica la domanda direttamente sul portale dell’AVEPA.

"L'articolo 842 del Codice civile, commi 1 e 2 - prosegue la comunicazione - recita: 'Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità".

"La Legge 157/92 per la protezione della fauna selvatica stabilisce il divieto d'ingresso nei fondi, purché questi siano recintati per tutto il loro perimetro con una rete metallica, o un muro, di altezza non inferiore a mt 1.20, oppure delimitati da corsi d'acqua perenni il cui letto deve essere fondo almeno 1.50 mt e largo non meno di 3 metri. In base alle disposizioni della Legge 157/1992 e dell¹art. 842 del Codice Civile, risulta così garantita soltanto la proprietà di quei cittadini che possano permettersi costose recinzioni. La legge prevede però che il conduttore che desideri escludere il suo fondo dalla programmazione venatoria senza doverlo recintare, possa farlo secondo precise modalità e tempi previsti dalle Regioni di appartenenza".

In altre regioni per queste pratiche basta mandare una raccomandata con allegato l’estratto mappale del terreno per il quale si chiede il divieto di caccia: in Veneto, invece, l’esercizio di questo legittimo interesse a non far passare i cacciatori sul proprio terreno è ostacolato, di fatto, da un iter burocratico pesante che però non basterà ad impedire ai cittadini di cogliere un’opportunità attesa da oltre 15 anni.

Fonte: wwf, associazione apaca

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