rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Attualità Centro

Alcol tra i giovani: «I gestori dei locali non possono trasformarsi in controllori»

Fipe-Confcommercio prosegue nel proprio impegno per la prevenzione e la lotta all’abuso di alcol che dilaga tra i giovani trevigiani: «Il fenomeno baby gang riguarda l’intera società». Domani confermata la task force contro risse e violenza giovanile in centro storico

Dania Sartorato, presidente di Fipe-Confcommercio e dell’Unione provinciale, ha appena lanciato un nuovo appello a baristi e gestori della Marca per ricordare nuovamente a tutti le norme in materia di bevande alcoliche e le relative sanzioni.

Il commento

«Da anni ci siamo trasformati in controllori e cerchiamo di svolgere al meglio la nostra funzione sociale anche sostituendoci in molti casi alle figure famigliari. Siamo stati i primi ad avviare le campagne contro l’abuso di alcol ed ora, nel post pandemia, stiamo facendo un intenso lavoro di sensibilizzazione in tutti i locali associati della provincia. Come Fipe - prosegue la presidente Sartorato - abbiamo sempre posto come priorità la prevenzione ed abbiamo contribuito, nei locali o andando nelle scuole, collaborando con le forze dell'ordine, a favorire la consapevolezza dei danni da abuso di alcol, assumendoci anche responsabilità sociali e umane che non ci competono esplicitamente. Un conto è essere un buon gestore che rispetta le norme, un conto è trasformarsi in controllore di un processo che va ben oltre le porte dei nostri locali. Le baby gang sono un fenomeno sociale generale che sta scoppiando nel post pandemia, che passa attraverso i social e che poggia sulla fragilità delle famiglie, iniziato ben prima del Covid. Per contrastarlo non serve far rimbalzare le colpe, ma un'alleanza tra tutti i soggetti: scuole, famiglie, istituzioni, azienda sanitaria. La complessità che stiamo vivendo ci chiede di ristabilire nuove relazioni e come Fipe diamo la massima disponibilità, in primis ai sindaci che stanno affrontando il fenomeno con competenza e determinazione. Se la norma è chiara, nelle pieghe si nasconde anche la possibilità di aggirarla da parte dei consumatori, mentre le sanzioni a carico dell’esercente sono rilevanti sotto tutti i punti di vista. Molti episodi nascono da varie furbizie amministrative e sappiamo bene che i gruppi di adolescenti delegano il maggiorenne all’acquisto, creando così una situazione in cui il problema non è il singolo, ma il gruppo, che sa aggirare le norme e mette in moto pericolose dinamiche di emulazione, con conseguente carico di responsabilità anche morale in capo all’esercente» conclude Sartorato.

Domani, 17 settembre, sono intanto confermati i controlli svolti dalla polizia locale e dalle altre forze dell'ordine in centro storico: la "task force" del sabato pomeriggio, dopo gli ottimi risultati di sette giorni fa, sarà riconfermata a meno che le condizioni meteo siano tali da non rendere necessario il dispiegamento.

La normativa

SOMMINISTRAZIONE O VENDITA A MINORI DI 18 ANNI (illecito amministrativo)
Divieto di vendita e di somministrazione di bevande al­coliche a minori di anni 18: l'esercente deve chiedere il documento di identità. L’inosservanza può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a mille euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica una sanzione pecuniaria più consi­stente (da 500 a 2mila euro) e si prevede la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.

SOMMINISTRAZIONE A MINORI DI 16 ANNI (illecito penale)
Se la bevanda alcolica viene somministrata ad un minore di anni 16, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’operatore incorre in una responsabilità penale, che può comportare la condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda da euro 516 a euro 2.582 o alla pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni, ovvero, alla pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi (cfr. art. 689 c.p., comma 1, e art. 52, comma 2, lettera b), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274), oltreché alla sospensione dall’esercizio (in caso di reiterazione è prevista altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000). Ciò vale anche nei casi in cui la somministrazione al minore di anni 16 avvenga tramite un distributore au­tomatico che non consenta la rilevazione dei dati anagrafici mediante sistemi di lettura ottica dei docu­menti.

Altri divieti riguardano la somministrazione di bevande alcoliche a persone che appaiano affette da malattia mentale, o che si trovino in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità o in stato di manifesta ubriachezza, pena la sospensione dell’esercizio. Altro aspetto non di poco conto è l’obbligo di servizio, secondo il quale gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio eser­cizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. In tema di orari, è bene ricordare che sono tutt’ora in vigore, le norme regionali che vietano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle 6, la violazione prevede una sanzione amministrativa da 5mila a 20mila euro.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Alcol tra i giovani: «I gestori dei locali non possono trasformarsi in controllori»

TrevisoToday è in caricamento