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Asolo, un'ordinanza per il contenimento delle siepi e degli alberi

Ordina a tutti i proprietari di eseguire un'adeguata potatura delle parti di siepi e di alberi che protendono oltre il limite della proprietà privata verso aree pubbliche o aperte al pubblico

ASOLO "Premesso che - si legge nell'ordinanza - risulta crescente il fenomeno di piante e siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o verso le aree pubbliche invadendole, limitando la visibilità, la leggibilità della segnaletica e creando conseguentemente pericolo per gli utenti e che spesso le lavorazioni agricole spinte troppo a ridosso della carreggiata creano problemi al manto stradale, alla stabilità dello stesso ed al deflusso delle acque meteoriche";

"Considerato che si rende necessario garantire e tutelare la buona visibilità e la sicurezza stradale, il corretto smaltimento delle acque meteoriche, il decoro ambientale ed urbano; Visti i Regolamenti comunali di Polizia Rurale e di Polizia Urbana; Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Visto lo Statuto comunale; Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della strada"; vista la Sezione VI del Codice Civile approvato con R.D. 16.03.1942 n. 262;

Ordina a tutti i proprietari, conduttori o detentori di fondi o di sedimi di edifici fiancheggianti aree pubbliche o aperti al pubblico, strade comunali o strade vicinali aperte al pubblico, strade provinciali e strade statali: di eseguire un'adeguata potatura delle parti di siepi e di alberi che protendono oltre il limite della proprietà privata verso aree pubbliche o aperte al pubblico, verso strade comunali o vicinali aperte al pubblico, verso strade provinciali o statali, che occultano la segnaletica stradale, o che creano problemi di visibilità alla circolazione stradale; di non impiantare nuove siepi o piante ad una distanza dalla strada o dall'area pubblica inferiore a m 1,50 se le medesime siepi o piante vengono mantenute ad un'altezza fino a m 3,00 e ad una distanza inferiore a m 3,00 se le medesime vengono mantenute ad un'altezza superiore a tre metri; le distanze di cui sopra sono calcolate dal limite dell'area pubblica o aperta al pubblico, dal ciglio della strada, dal ciglio della cunetta o del fosso, dal piede della scarpata;

 Di rimuovere nel più breve tempo possibile le ramaglie o gli alberi che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico; di non arare i fondi agricoli ad una distanza inferiore m 1,50 dal ciglio stradale o dal ciglio esterno della cunetta o dal ciglio esterno della scarpata.

Ricorda che le inadempienze rilevate saranno punite con la sanzione pecuniaria prevista dai Regolamenti comunali di Polizia Rurale e di Polizia Urbana, fatto salvo il recupero della spesa a carico dei proprietari o conduttori inadempienti qualora il Comune dovesse eseguire direttamente gli interventi di potatura o i ripristini di danni causati da inadempienze. La presente ordinanza viene resa nota a tutti i cittadini con pubblicazione all'Albo online, inserita nel sito internet del Comune e con affissione negli appositi spazi pubblici, al fine di garantirne la divulgazione.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Alla Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica è demandato il compito di far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.

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