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Caso Bramezza-Jannacopulos, i giudici: «Non ci furono minacce e diffamazione»

Sono questi i contenuti delle motivazioni emersi solo oggi e in base ai quali il riesame del tribunale di Venezia aveva già restituito, nell'arco di pochi giorni, la piena agibilità all'ingegnere Giovanni Jannacopulos

Nessuna minaccia e nemmeno alcuna diffamazione da parte di Rete Veneta e Antenna Tre nei confronti del direttore generale Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza, ma solo l'esercizio della libertà di stampa che è alla base del lavoro svolto da giornalisti su fatti concreti. Sono questi i contenuti delle motivazioni emersi solo oggi, mercoledì 28 dicembre, e in base ai quali il riesame del tribunale di Venezia aveva già restituito, nell'arco di pochi giorni, la piena agibilità all'ingegnere Giovanni Jannacopulos, che lo scorso ottobre era stato colpito dalla misura cautelare del divieto di esercitare l'attività di impresa di editoria attraverso le sue emittenti. Otto pagine che sembrano scardinare l’accusa nei confronti dell'ingegnere Giovanni Jannacopulos e di tutti i giornalisti del Network Medianordest.

«Il giudice ha sancito che la nostra redazione bassanese avrebbe riportato con scrupolo i fatti – le parole del direttore di Medianordest, Luigi Bacialli - confermando quanto sia netto il confine tra la cronaca e la diffamazione. La serietà, la completezza e la qualità della nostra informazione sono inoppugnabili grazie ad un team di giornalisti e di tecnici altamente qualificati e al servizio della comunità. Come sempre non abbiamo fatto altro che dar voce ai cittadini e riportato le loro critiche dopo aver verificato l'attendibilità delle fonti. E gli ascolti record della nostra informazione testimoniano la fiducia che i telespettatori ripongono in noi e il consolidato e fortissimo legame con il territorio».

Attraverso un comunicato, Medianordest ha voluto sottolineare alcuni passaggi dell’ordinanza. «È del tutto evidente l'interesse pubblico delle notizie concernenti i temi affrontati - si legge infatti nel dispositivo - con servizi del tutto pertinenti». L’ordinanza cita l'art.21 della Costituzione e la tutela della libertà di stampa così come sancito anche da sentenze internazionali della Corte Europea dei diritti dell'Uomo «che evidenzia il ruolo fondamentale della stampa nel portare all'attenzione pubblica informazioni e idee relative a questioni di interesse pubblico"», aggiungono i giudici.

Secondo Medianordest, resterebeero alcuni punti oscuri della vicenda, ovvero che secondo i giudici «non sia per nulla priva di interesse la procedura di sovraindebitamento avviata presso il Tribunale di Treviso dal Dr. Bramezza per far fronte alla pesante situazione debitoria» proprio in virtù del ruolo pubblico da lui ricoperto. «Se infatti nel caso di un privato cittadino la situazione debitoria e l'avvio di un procedimento debbono considerarsi fatti privati – altre parole della disposizione, riprese da Medianordest -, non è così per un dirigente pubblico, le cui attività hanno un impatto sulla finanza pubblica». L’aspetto più sconcertante, secondo l’emittente, sarebbe l'attacco orchestrato nei confronti dell'inchiesta giornalistica svolta dal Gruppo Medianordest, che sarebbe ciò che sancisce il dispositivo firmato dai giudici attraverso le parole: «Rimane dubbia anche la stessa genesi del procedimento che non prendeva avvio da una denuncia o segnalazione o esposto del Bramezza o dell'Ulss 7, al contrario, il procedimento prendeva le mosse da un'autonoma iniziativa della Polizia Giudiziaria».

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