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Panevin, scatta l'ordinanza del Comune di Sernaglia: altezza massima di 5 metri

Falò il 5 gennaio nel piazzale di viale della Rimembranza, a Fontigo vicino agli impianti sportivi, a Falzè di Piave nel parco del Pedrè e a Villanova in via dei Buschè. Il giorno 17 gennaio in via Fossaloi a Falzè di Piave per la ricorrenza di Sant'Antonio abate

L'Amministrazione comunale ha regolamentato con apposita ordinanza l'accensione dei tradizionali falò alla vigilia dell'Epifania. L'ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica con disposizioni volte al contenimento degli inquinanti nell'aria del territorio comunale in occasione dei tradizionali falò epifanici di gennaio 2019 consente per sabato 5 gennaio l'accensione dei soli Panevin frazionali: a Sernaglia nel piazzale di viale della Rimembranza, a Fontigo vicino agli impianti sportivi, a Falzè di Piave nel parco del Pedrè e a Villanova in via dei Buschè. È consentita inoltre l'accensione del falò il giorno 17 gennaio in via Fossaloi a Falzè di Piave per la ricorrenza di Sant'Antonio abate. Tutto ciò in deroga al divieto di cui all'art. 9 del Regolamento di Polizia rurale e all'ordinanza sindacale n. 5/2015.

I falò dovranno avere le seguenti caratteristiche: carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato al pubblico, altezza massima del cumulo di cinque metri, diametro massimo alla base di metri 5 o comunque superficie di ingombro equivalente (mq 20), utilizzo di sole ramaglie e legno vergine secchi con basso contenuto di umidità per limitare la fumosità e privi di fogliame e/o aghi. I Panevin dovranno essere gestiti secondo le prescrizioni del 2013 della Questura di Treviso in materia di accensioni pericolose (art. 57 del Tulps). L'accensione del falò deve essere stata segnalata all'ufficio attività produttive del Comune entro e non oltre il 31 dicembre 2018, e il livello di allerta indicato dal bollettino sulla qualità dell'aria per PM10 di Arpav deve indicare “nessuna allerta” (semaforo verde).

L'Amministrazione comunale ricorda che nel caso in cui il bollettino sulla qualità dell'aria per PM10 di Arpav indichi un livello di allerta pari o superiore al “primo livello” (semaforo arancione) è vietata l'accensione del Panevin. La mancata osservazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza 71/2018 è punita con una sanzione amministrative pecuniaria da 80 euro a euro 500 euro.

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