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Canone Rai: come richiedere l'esenzione per l'anno 2021

Per non pagare si deve comunicare entro il 31 Gennaio. Tutto quello che c'è da sapere sul Canone Rai nella bolletta elettrica, chi ha diritto all’esenzione, come fare la richiesta

Il canone RAI, confermato a 90 euro dall’ultima legge di Bilancio, viene riscosso come tutti sanno a rate nella bolletta elettrica, grazie ad una presunzione di possesso della TV sancita dalla legge per chi è intestatario di un’utenza elettrica nella casa di residenza anagrafica.
Sulla base di questa presunzione scatta l’onere, per chi invece la TV NON la possiede, di darne comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 Gennaio di ogni anno tramite invio di una dichiarazione.

Questo avviene ormai da tempo, ma non tutti sono obbligati a pagare il canone televisivo, c'è infatti chi è esentato.

Chi può richiedere l'esenzione

Per quanto riguarda l'esonero per l'anno 2021, i contribuenti interessati potranno presentare domanda fino al 31 gennaio. L'esonero riguarda l'intera somma che verrà divisa in rate da 18 euro l’una ogni bolletta bimestrale. Ecco chi può presentare domanda per l'esenzione dal canone:

  • anziani over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro;

  • invalidi civili degenti in un casa di riposo;

  • militari delle Forze Armate Italiane o della Nato.

Come fare domanda

La richiesta - valida per l'anno corrente - va prodotta in autocertificazione e spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in forma "senza plico". Altrimenti, è possibile optare la presentazione telematica o utilizzando i professionisti abilitati come i commercialisti o i Caf.

Per effettuare la richiesta online è possibile utilizzare l'applicazione dell'Agenzia delle Entrate. Per posta ordinaria va inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: “Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino”. Alla lettera va allegata anche la fotocopia di un documento di identità. Infine, per chi preferisce l'invio tramite Pec, l’indirizzo di spedizione è il seguente: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

Il Canone si paga anche sulle seconde case?

No, il Canone Rai si paga solo sull’abitazione nella quale si ha la residenza anagrafica e più in generale il pagamento del Canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Chi ha un PC o un tablet deve pagare il Canone?

Dal 1 gennaio 2016 la detenzione di un apparecchio televisivo viene desunta dall’esistenza di una fornitura di energia elettrica. In poche parole, se siete intestatari di un’utenza di quel tipo nel luogo in cui avete la residenza anagrafica (quindi vale solo per le utenze elettriche domestiche) l’Agenzia delle Entrate presume che siate in possesso di un televisore. La decisione è stata presa per cercare di limitare il tasso di evasione (che in Italia raggiunge il 27%). Nel caso non possediate un televisore (o un altro apparecchio definito “equivalente”) starà a voi dimostrare il contrario e quindi farvi esentare dal pagamento del Canone secondo le modalità che verranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate. La risposta è no, come spiega infatti una nota del MISE del 22 febbraio 2012:

solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone

questo significa che se usate il computer o il tablet per guardare i contenuti audiovisivi disponibili online o in streaming e al tempo stesso non avete una televisione non dovrete pagare il Canone. L’importante però è che il vostro computer sia privo del sintonizzatore TV, in caso contrario allora anche voi sarete soggetti al pagamento della tassa perché il dispositivo in vostro possesso vi consente la ricezione del segnale radiotelevisivo. Se utilizzate la vostra televisione esclusivamente come monitor per il computer, la sua adattabilità come sintonizzatore fa ricadere il dispositivo nell’ambito di quelli per il cui possesso si deve pagare il Canone.

Chi è intestatario di un’utenza elettrica ma non ha un televisore deve pagare il Canone?

Se in casa non avete alcun dispositivo o apparecchio in grado di ricevere trasmissioni radiotelevisive ovviamente non dovrete pagare il Canone (che è una tassa sul possesso dell’apparecchio). Se non avete una TV ma avete un PC, un tablet (privi di sintonizzatore) e una radio sarete lo stesso esentati dal pagamento del Canone perché secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, «non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare». Per farlo, dal momento che la nuova normativa parte dalla presunzione che ogni utenza per la fornitura elettrica domestica implichi il possesso di un apparecchio televisivo (o equivalenti) dovrete fare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

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