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Cronaca

Il Comune di Mogliano a processo per la buca contestata

Presentata la citazione in causa di Loreta Fantin per il risarcimento dei danni patiti nella caduta a Zerman: anche per Mi Manda Rai Tre ha “tutte le ragioni”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

MOGLIANO VENETO La buca sulle strisce c'era, era poco visibile e insidiosa e il Comune ne era a conoscenza, avendola già (mal) rattoppata. Come preannunciato, lunedì 20 marzo Loreta Fantin, tramite il proprio legale, ha dovuto citare in causa avanti il Tribunale di Treviso il Comune di Mogliano per il risarcimento dei danni subiti in seguito alla rovinosa caduta di cui è rimasta vittima a Zerman il 17 maggio 2015: prima udienza, il 20 luglio 2017. La vicenda ha avuto vasta eco e il 16 marzo se n'è occupato anche "Mi manda Rai Tre", in una puntata dedicata alle strade "colabrodo" a cui sono intervenuti anche la protagonista dell'infortunio, 59 anni di Casale sul Sile, e il dott. Ermes Trovò, Presidente di Studio 3A, la società di patrocinatori stragiudiziali specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità, a tutela dei diritti dei cittadini, a cui la danneggiata si è rivolta per ottenere giustizia, attraverso il consulente personale Riccardo Vizzi. Fantin, come ha raccontato in trasmissione, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali di fronte alla scuola dell'infanzia Sacro Cuore, "ma c'era una buca, purtroppo anche coperta dalla striscia bianca: ho inciampato con la punta della scarpa. Ho cercato di rialzarmi ma sono caduta in avanti e mi sono fratturata tutti e due gli omeri: ho la protesi sulla spalla destra".

Oltre alle sofferenze, la malcapitata ha speso sin qui quasi 25mila euro tra terapie e riabilitazione, "che dovrò continuare per sempre altrimenti le mie spalle si irrigidiscono": non riesce tuttora a sollevare pesi. "Sono rimasta invalida, dolorante e con tanti problemi" ha concluso. La visita medico legale di parte a cui è stata sottoposta tramite Studio 3A ha accertato una invalidità permanente del 40%. (Per vedere il servizio: https://www.studio3a.net/mi-manda-rai3-16032017/). Studio 3A, che sta seguendo la pratica dal punto di vista stragiudiziale ed ha anticipato tutte le spese, viceversa la signora non si sarebbe potuta confrontare con il Comune e la sua compagnia assicurativa, ha subito preso contatti con la controparte, chiedendo le coperture assicurative e quindi il risarcimento dei danni subiti dalla propria assistita, con l'obiettivo di arrivare a una soluzione bonaria senza dover adire le vie legali.

Ma l'Amministrazione comunale ha sempre risposto picche, denegando ogni responsabilità. Un diniego ribadito anche a "Mi Manda Rai Tre", a cui non è intervenuto nessuno del Comune, che però ha inviato la solita nota: "dopo aver indicato nella compagnia IGS l'incaricato nella gestione del sinistro (a nome e per conto di AIG Europe Limited, ndr), questo non può essere ammesso al risarcimento in quanto, dopo aver effettuato i necessari accertamenti sul luogo dell'evento, non si sono riscontrati i requisiti fondamentali dell'insidia e del trabocchetto tali da riscontrare la responsabilità della pubblica amministrazione".

Per il Comune la buca era grande e la si doveva vedere. Affermazioni confutate anche durante il programma da un esperto quale il Professor Avvocato Ugo Ruffolo, che ha sentenziato: "La giurisprudenza si è molto evoluta. Adesso i giudici dicono cose molto precise: il concetto di insidia deve essere una cosa tale che anche il disattento va tutelato. Oggi la Cassazione ci dice che un comportamento disattento non è imprevedibile. Quindi, se c'è uno scalino, soprattutto su una striscia pedonale, un dislivello o una buca e io devo guardare, posso avere 86 anni, posso essere un 13enne che cammina di corsa, o uno che si guarda a destra e a sinistra perché passano le automobili. Sulla strada ordinaria se una buca c'è da tre giorni e non da un'ora, o si ripara o si mette qualcosa intorno o si segnala, oppure in caso di incidente deve risponderne l'Ente proprietario, a meno che non si tratti di una cosa di estrema evidenza. Sulle strisce pedonali, poi, spesso camminano in processione tanti pedoni, come si fa? Si va con la lanternina come Diogene? La signora ha assolutamente ragione e va risarcita". Asserzioni che si ritrovano anche nell'atto di citazione. Nel documento si evidenzia come "la signora sia inciampata su una piccola fenditura presente sul manto stradale al limite tra due zone di diversa asfaltatura che presentavano in concomitanza della buca anche uno scalino dovuto ad un dislivello ed una diversa colorazione per la presenza dello zebrato delle strisce", e si producono testimonianze di astanti che confermano di "aver visto la signora cadere a causa della disomogeneità del manto stradale, precisamente uno "scalino" poco visibile, venutosi a creare a causa della non perfetta riasfaltatura della strada" e che le scarpe indossate erano basse e senza tacchi.

Si osserva, poi, come "l'appellarsi all'elemento oggettivo della non visibilità e all'elemento soggettivo della imprevedibilità facciano parte di un orientamento giurisprudenziale superato", e si chiarisce altresì come "l'accaduto rientri appieno nella responsabilità speciale per custodia in quanto l'elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune": siamo, infatti, in pieno centro a Zerman. Ma l'atto batte soprattutto su due punti. Primo, la considerazione che "la situazione di pericolo non si è generata in modo imprevedibile, laddove per quanto riguarda la conformazione del manto stradale è evidente essersi trattato di un rattoppamento mal eseguito e tale da non livellare il manto stradale in modo omogeneo, dopo l'esecuzione di alcuni scavi ed il ripristino successivo, che hanno lasciato uno scalino tra due zone, al limite delle quali è presente la buca dov'è inciampata l'attrice, particolarmente insidiosa perché stretta e profonda, tale da non ingenerare sull'utente dell'attraversamento pedonale una percezione di evidente pericolo, anche per una difficile visibilità della stessa. Aggiungasi che il gioco di luci ed ombre che lo scalino ivi presente crea, nel contesto di un'area in cui vi è un diverso cromatismo dato dalle strisce bianche dello zebrato e il colore del manto stradale, è tale da rendere ancor più difficile la percezione dell'esatto stato dei luoghi".

Quanto, infine, alla presunta visibilità della buca, si sottolinea come "nel nostro Paese l'attraversamento pedonale in sé deve considerarsi attività pericolosa, in cui l'utente deve prima di tutto prestare attenzione al flusso delle macchine piuttosto che alla condizione della strada ove insiste l'attraversamento stesso. Siamo di fronte ad una via ad alta percorrenza, in prossimità di una curva, per cui è sempre elevato il rischio dell'arrivo di una macchina non pronta a rallentare in prossimità delle strisce. Non a caso, la signora è caduta nell'area di attraversamento pedonale prossima alla direzione di marcia delle auto provenienti dalla periferia verso il centro di Zerman, ed immediatamente prospiciente la curva, ove l'attenzione verso il flusso automobilistico deve essere elevata. Né si potrà contestare che tale comportamento degli automobilisti sarebbe vietato: significherebbe negare un dato di conoscenza comune, sicché al pedone viene spontaneo prestare, per forza di cose, più attenzione alle auto in arrivo, piuttosto che percorrere a testa bassa valutando centimetro per centimetro se lo spazio riservato ai pedoni è adatto a tale fine". Di qui, dunque, la più che fondata richiesta di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali (danno biologico temporaneo e permanente), e patrimoniali da perdita della capacità lavorativa, che la oggi la giurisprudenza riconosce anche a chi, come la signora Fantin, svolge l'attività di casalinga. Oltre alle ingenti spese mediche. Una cifra non indifferente.

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