rotate-mobile
Cronaca Paese

Contratto cessato un mese prima, professoressa vince la causa

L'insegnante lamentava che, pur un contratto fino al 30 giugno del 2018, le è stata comunicata la decisione di far cessare gli effetti del contratto in essere alla data del 9 giugno per le osservazioni ricevute dalla Ragioneria Territoriale dello Stato

Fa testo il contratto firmato. Così il giudice del lavoro di Treviso Filippo Giordan si è espresso lo scorso 5 agosto  accertando l’illegittimità del recesso "ante tempus" dal contratto a termine stipulato da un insegnante di religione cattolica con l’Istituto Comprensivo Casteller di Paese.

L'insegnante lamentava che, pur avendo il contratto la durata fino al 30 giugno del 2018 in data 15 giugno dello stesso anno le è stata comunicata dall’Istituto la decisione di far cessare gli effetti del contratto in essere alla data del 9 giugno in ragione delle osservazioni ricevute dalla Ragioneria Territoriale dello Stato secondo la quale il contratto in parola avrebbe dovuto avere termine con il finire delle lezioni e non al 30 giugno. Il contratto, scrive il giudice, a ben vedere «non ha invocato alcuna disposizione normativa in grado di derogare alla volontà delle parti cristallizzata nel contratto che, in quanto atto di diritto privato, è soggetto alle regole previste dal codice civile e, prima fra tutte, quella secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge».

«Nel caso di specie - proseguono le motivazioni della sentenza -  viene in rilievo un illegittimo recesso ante tempus dal contratto con conseguente obbligo a carico dell’amministrazione di corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 960,24, trattenuta nelle buste paga da gennaio a giugno 2019 a titolo di arretrati a debito conseguenti alla “revoca” del contratto con effetto dal 9 giugno».

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Contratto cessato un mese prima, professoressa vince la causa

TrevisoToday è in caricamento