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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca San Biagio di Callalta / Via Goito

Travolto e ucciso da un bancale di terra, in tre a processo

L'incidente, in cui perse la vita un 55enne slovacco, era avvenuto il 13 marzo del 2018 alla Bioflor di via Goito a Sant'Andrea di Barbarana, a San Biagio di Callalta

Le dichiarazioni rese da alcuni testimoni oculari dell'incidente e da alcuni addetti dell'azienda in merito alle istruzioni impartite ai lavoratori in relazione alla sicurezza nello svolgimento del proprio lavoro avvalorerebbero l'ipotesi secondo cui vi sarebbe stata una condotta gravemente imprudente da parte della vittima che, dopo aver ricevuto le indicazioni su come comportarsi si portò nei pressi della zona di lavoro del carrello elevatore sbucando improvvisamente dallo spigolo posteriore sinistro del cassone e, dunque, da una posizione che non consentiva al conducente del mezzo di avvistarlo. E' quanto sostiene la difesa di S.B., M.P e M.T., i tre uomini indagati dalla Procura di Treviso con l'accusa di omicidio colposo in merito all'incidente avvenuto il 13 marzo del 2018 alla Bioflor di via Goito a Sant'Andrea di Barbarana, a San Biagio di Callalta. A perdere la vita fu un camionista slovacco di 55 anni, Vladimir Habovsky,  travolto da un bancale carico di terra che un operaio stava scaricando dal suo mezzo con un muletto. Ad essere stati iscritti nel registro degli indagati sono il titolare dell'azienda, il responsabile della sicurezza e il lavoratore che stava guidando il muletto, tutti difesi dall'avvocato Stefano Pietrobon. Vladimir Habovski, dopo aver predisposto il proprio autocarro per lo scarico della merce ivi contenuta, si era portato sul lato opposto del mezzo, rispetto a quello dal quale l’addetto al carrello elevatore prelevava le balle di torba che il 55enne aveva trasportato alla Bioflor. Poi venne travolto dal carrellista che si stava occupando dello scarico.

Secondo la difesa la tragedia avvenne anche per effetto "causale della condotta colposa della vittima". Risulterebbe infatti dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni da uno dei dipendenti dell'azienda  che Habovski, dopo aver predisposto il proprio autocarro per lo scarico della merce, ad un certo punto si sia portato verso il lato dove il carrellista stava effettuando lo scarico, camminando mentre guardava il terreno che in quel momento era molto fangoso. Poi avrebbe svoltato l’angolo posteriore sinistro del suo camion e proprio in quel frangente il carrellista partì in retromarcia. La balla che stava trasportando cadde dal muiletto e finì per travolgere lo slovacco. Per la difesa le indicazioni della Bioflor agli autisti sarebbe stata chiarissima: trattenersi, durante le operazioni di carico e scarico, all’interno della cabina o raggiungere i locali dell’amministrazione. Il 55enne avrebbe invece agito in maniera imprudente stazionando nella zona di lavoro.

Sulla questione stamattina, durante l'udienza preliminare davanti al gip Angelo Mascolo, l'avvocato Pietrobon ha peraltro presentato al giudice delle indagini preliminari una eccezione di incostituzionalità dell’art. 589, secondo comma, del codice penale(omicidio colposo) nella parte in cui non prevede, per l’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la diminuzione della pena fino alla metà; in violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione ed in relazione all’art. 589 bis, comma VII, del medesimo codice, ovvero il reato di omicidio stradale.

Nell'eccezione Pietrobon scrive che "le due norme tutelano il medesimo bene giuridico e puniscono la medesima lesione di quel bene;  configurano il reato in termini di delitto colposo ed entrambe definiscono la colpa con riferimento a disposizioni (extra penali) aventi una finalità eminentemente prevenzionale;  fanno discendere la responsabilità penale dal fatto che l’evento sia conseguenza della trasgressione di quelle disposizioni; prevedono il medesimo apparato sanzionatorio  e  introducono due fattispecie delittuose che presentano caratteri di specialità rispetto al reato base di cui all’art. 589 CP che trovano in entrambi i casi la loro ratio nell’esigenza di punire più severamente il soggetto che consapevolmente esercita il proprio dominio su di uno strumento socialmente accettato e, anzi, dai più ritenuto necessario allo sviluppo sociale  ma che comunque  comporta una situazione di pericolo per l’incolumità di coloro che vi vengono a contatto". Per il difensore "le due norme in comparazione disciplinano dunque situazioni giuridiche in tutto e per tutto omogenee" mentre la disposizione sull'omicidio stradale prevede una assai consistente diminuzione di pena, laddove risulti che l’evento non è esclusiva conseguenza della condotta colposa dell’autore, questo non viene contemplato dalla fattispecie che regola l'omicidio colposo. Ad doversi esprimere sulla rilevanza della eccezione sarà orail gip, che potrebbe investire della questione la Corte Costituzionale.

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