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Cronaca

Evasione Iva da oltre un milione, Cassazione conferma la condanna a Compiano

Nel ricorso l'ex patron della North East Service, che per il crac ha ricevuto una sentenza a sei anni e sei mesi, aveva sostenuto che il "buco" atteneva a fatture di vendita di beni o di prestazioni di servizi che non sono erano pagate dai clienti-debitori e che, pertanto, l'omesso versamento dell'Iva da parte sua  era  stato causato dal mancato incasso

«Il ricorso è basato sull'indimostrato presupposto della crisi d'impresa, dovuta alla mancata riscossione di crediti». Con queste motivazioni la la terza sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da Luigi Compiano contro la sentenza d'Appello, emessa nel settembre del 2020, con cui era stato condannato a sei mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione) nonché alla confisca di 1 milione e 255 mila euro in relazione al mancato versamento Iva, all'incirca per un milione e 400 mila euro negli anni tra il 2010 e il 2012, riferiti agli introiti della Vigilanza della Marca Trevigiana S.r.l. e della Radar S.r.l. in liquidazione, facenti parte del colosso della sicurezza privata North East Service.

Nel ricorso Compiano, che nel gennaio del 2021 è stato condannato per il crac del gruppo a 6 anni e 6 mesi di reclusione per bancarotta e per reati fiscali oltre alla  la confisca per equivalente di beni mobili e immobili per una valore di 3 milioni e 600 mila euro e una previsionale in favore delle parti civili di 36 milioni, immediatamente esecutiva, aveva sostenuto che il "buco" atteneva a fatture di vendita di beni o di prestazioni di servizi che non sono erano pagate dai clienti-debitori e che, pertanto, l'omesso versamento dell'Iva da parte sua  era  stato causato dal mancato incasso della stessa per l'altrui inadempimento e di non avere privilegiato altri creditori né di aver compiuto spese voluttuarie, oltre che aver aderito alla rateizzazione del debito.

La Cassazione osserva però che il legale di Compiano, l'avvocato Piero Barolo, nel suo ricorso «si limita a richiamare la documentazione in questione senza evidenziarne, neanche in via di mera prospettazione, il contenuto specifico, senza fare alcun riferimento ad entità numeriche e senza mai quantificare l'importo dell'Iva di cui deduce la mancata riscossione».

L'ipotesi secondo cui Compiano non avrebbe potuto assolvere all'obbligo di versamento dell'Iva per inadempimento dei creditori «risulta basata suasserzioni prive di specificità, che non considerano quanto correttamente affermato dalla Corte territoriale circa il dolo generico del reato di omesso versamento dell'Iva, il quale non viene comunque escluso da crisi finanziarie o repentine carenze, peraltro meramente asserite nel caso di specie».

«Anche le ulteriori asserzioni difensive, relative all'assenza di acquisti e spese voluttuarie da parte dell'imputato - concludono gli Ermellini - risultano comunque generiche, in quanto non basate su dati numerici e conteggi analitici».

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