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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

A processo a sua insaputa, profugo africano vince ricorso al Tar

L'uomo era stato denunciato per una presunta truffa commessa sul sito Subito.it: a presentare la querela era stata una donna di Castelfranco. Lo straniero si difende: costretto da alcuni italiani ad attivare a suo nome un postamat per un lavoro mai ottenuto

Non sapeva nulla del procedimento a suo carico e non si è potuto difendere. Per questo Y.K., un 30enne profugo africano, ospite della ex caserma Serena, si è visto accogliere dai giudici del Tar del Veneto il ricorso contro il provvedimento con cui, il 13 maggio scorso, il Prefetto di Treviso gli aveva parzialmente revocato le misure di protezione, tra cui i 2,50 euro che spettano ai richiedenti asilo. A motivare la sanzione amministrativa il fatto che l'uomo fosse stato denunciato per una presunta truffa sul sito Subito.it: a presentare la querela era stata, qualche settimana prima, una donna di Castelfranco che aveva raccontato di essere stata truffata proprio da Y.K., che si sarebbe fatto bonificare in una carta bancomat postamat 250 euro per la vendita di una cameretta per bambini che però non è mai stata consegnata.

«Impossibile che lui possa essere il responsabile di quei fatti -ha spiegato il difensore del 30enne, l'avvocato Carmine Mazzola del Foro di Treviso- si tratta di una persona che non legge e non parla la nostra lingua e che è in condizioni di sostanziale semi analfabetismo anche rispetto alla sua lingua madre. Che sia stato in grado di confezionare una truffa in internet e di farlo in italiano appare assurdo». Y.K. una spiegazione a quanto successo l'avrebbe data: agli inquirenti ha raccontato che la tessera la tessera bancomat era stata richiesta e attivata a suo nome da alcuni individui italiani che gli avrebbero promesso una occupazione. «Ti diamo un lavoro - gli avrebbero detto - ma tu devi avere il postamat per ricevere lo stipendio». L'immigrato, a sua volta, ha sporto denuncia per truffa e sostituzione di persona.

Nel dispositivo pubblicato martedì i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale rilevano che il ricorso è fondato "per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in quanto il provvedimento a carattere sanzionatorio ha natura discrezionale e postula, pertanto, una valutazione in concreto della singola fattispecie, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte contestate, da effettuarsi, in assenza di situazioni di urgenza qualificata non esplicitate nel provvedimento impugnato soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale".

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