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Cronaca

Sentenza del giudice del lavoro apre ai rimborsi per i professori no Vax

Il ricorso era stato opresentato da trentaquattro docenti trevigiani senza vaccino. Il dispositivo, depositato lo scorso 10 maggio, parla di «abrogazione della sanzione della sospensione con effetto retroattivo al 15 dicembre»

«Le domande delle parti ricorrenti, che avevano tutte quale presupposto la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati, in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa hanno perso di attualità nel senso che non sono più supportate da un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, sia per quanto riguarda l'azione cautelare si per quanto riguarda la domanda di merito, poiché devono ritenersi essere state soddisfatte dal legislatore prima ancora che in sede giudiziale».

In quattro pagine il giudice del Lavoro Massimo Galli ha risolto la questione relativa ad un ricorso, presentato da una trentina di insegnanti trevigiani, tutti rappresentati dall'avvocato milanese Mauro Sandri e diretto contro il Ministero dell'Istruzione, rappresentato dall'ambito del territorio di Treviso dell'ufficio scolastico regionale, che si erano rifiutati di ottemperare all'obbligo della vaccinazione introdotto il 15 dicembre del 2021. I maestri e professori erano stati quindi sospesi a tempo indeterminato, conservando il posto ma senza stipendio per 5 mesi, fino al decreto che era stato emanato il 24 marzo di quest'anno, volto a « favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza» legata al Covid.

Sembrerebbe una classica "patta" fra ricorrenti e resistenti se non fosse che, in un passaggio della sentenza, datata 10 maggio, il giudice scrive che «il risultato dell'introduzione della nuova disciplina, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, consiste dunque nell'abrogazione della sanzione della sospensione con effetto retroattivo al 15 dicembre».

La retroattività citata fa dire infatti al legale dei trenta che «il personale scolastico che non ha accettato la vaccinazione ha diritto alle retribuzioni non percepite dalla data della sospensione perché il legislatore ha riconosciuto, confessoriamente, il fondamento della tesi che la sospensione non fosse necessaria in quanto sarebbe stato possibile lavorare con il test tampone antigenico che è molto più sicuro della vaccinazione».

Vittoria per i "no vax"? La risposta è un “ni". In primo luogo perché la sentenza è riformabile fino al terzo grado di giudizio ma soprattutto perché lo Stato può sempre appellarsi al fatto che non si tratterebbe di una condanna nel senso proprio del termine ma di una sentenza che ha effetti processuali e non sostanziali. In pratica si tratterebbe soltanto di una sorta di "ricognizione" dello stato della normativa, quelloche il giudice definisce “la soddisfazione data dal legislatore”, che a distanza di tre mesi avrebbe smentito sé stesso.

«Una sentenza - è invece la tesi dell'avvocato Sandri - che scompagina il quadro discriminatorio perché attesta proprio la erroneità scientifica della discriminazione. Viene dichiarata la cessazione della materia del contendere ma anche il presupposto dell'accoglimento delle domande avanzate. Si tratta di un giudicato di natura processuale ma anche di natura sostanziale».

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