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Cronaca

Caso Bim, si farà il processo a Vincenzo Consoli

Il giudice ha emesso oggi, 13 ottobre, un ordinanza con cui rileva che la commissione del reato coincide con l'inadempimento da parte di Veneto Banca al "riacquisto" delle azioni

C'era grande attesa per la decisione del giudice in merito alla presunta truffa che Vincenzo Consoli, in qualità di amministratore delegato e poi di direttore generale di Veneto Banca, avrebbe perpetrato ai danni di Pietro D'Aguì e Claudio Giovannone, legale rappresentate della Mavass Di Torino, in merito alle azioni della Bim, la Banca Intermobiliare,  comperate senza esborso di denaro ma concambiate con la cessione di titoli di Veneto Banca che però sarebbero stati sopravvalutati  e furono riacquistati solo in parte.

Leonardo Bianco, subentrato a Francesco Sartorio, astenutosi perché la moglie già si occupa di questioni relative alla ex Popolare, era chiamato a pronunciarsi sulla data della truffa, ovvero se ritenere che il reato si fosse perfezionato al momento della vendita dei titoli o successivamente, a far data dalla messa in liquidazione dell'istituto di credito montebellunese nel luglio del 2017, come sostenuto dall'accusa rappresentata dal pubblico ministero Massimo De Bortoli. Una indicazione che avrebbe potuto pesare non poco non solo in questo processo, con Consoli che avrebbe goduto della prescrizione nel primo caso, ma anche nel filone d'indagine connesso alle truffe che sarebbero state commesse nei confronti degli azionisti di Veneto Banca e che, se l'interpretazione fosse stata quella del perfezionamento del reato avvenuto al momento della vendita, avrebbe potuto significare la prescrizione per gran parte dei reati.

Bianco, nella sua ordinanza, rileva come "l'individuazione del momento consumativo del reato deve avvenire alla luce delle peculiarità del caso e del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai temi delle condotte, onde individuare , in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da arte dell'agente".

"Nel caso di specie - prosegue l'ordinanza - si fa riferimento non soltanto alla cessione delle azioni in cambio di titoli di Veneto Banca ma anche al successivo doloso inadempimento, secondo l'imputazione formulata dal pubblico ministero, dell'obbligazione di riacquisto dei titoli stessi. Di conseguenza sarà necessario verificare , attraverso la ricostruzione e l'esame degli accordi contrattuali concretamente intercorsi tra le arti e attraverso l'analisi dei comportamenti tenuti dalle parti stesse, se detto inadempimento sia esistito e se esso debba o meno considerarsi danno rilevante ai fini della consumazione della ipotizzata truffa, nonché quando esso si sia eventualmente verificato".

Sta di fatto che considerando che Consoli avrebbe potuto assolvere all'impegno di riacquisto non oltre la data del luglio del 2015, quando diede la dimissioni da ogni carica in Veneto Banca, il processo corre sul filo della prescrizione, che scatterebbe a fine 2022. Le prossime due udienze, in cui si ascolteranno i testimoni della Procura e poi quelli della parte civile, si svolgeranno il 30 marzo e il 30 maggio del prossimo anno. Poi sarà la volta della difesa, con un nutrito gruppo di persone chiamate a deporre. 
Con la stessa ordinanza il giudice ha poi dichiarato inammissibile la chiamata come responsabile civile della stessa Veneto Banca (nel frattempo trasformatasi in spa)  e di Banca Intesa San Paolo. 

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