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Economia

L'indennizzo Fir va liquidato in toto anche se nella richiesta c'è un refuso

l Tar triestino stabilisce che i rimborsi seguiti al collasso delle ex popolari venete vanno garantiti anche se nella domanda inviata alla apposita commissione c'è un errore materiale

Il Ministero dell'economia non può opporsi alla intera erogazione di un indennizzo a beneficio di un risparimiatore colpito dal collasso delle ex popolari venete anche se nella richiesta c'è un errore materiale. È quanto ha stabilito di recente il Tar friulano di Trieste in un procedimento, destinato a fare scuola, sollevato proprio da un ex azionista udinese della BpVi. Il succo del pronunciamento della magistratura amministrativa è stato reso noto ieri 11 agosto in serata in un video pubblicato sul canale YouTube della associazione «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza». Nel corso della videosintesi preparata da Luigi Ugone (presidente dell associazione) e da Mario Zambon (attivista storico del gruppo) è toccato all'avvocato Franco Rainaldi spiegare il dettaglio della vicenda.

UNO ZERO DI MENO
Detto in estrema sintesi un risparmiatore udinese con il crollo del valore delle azioni di BpVi aveva perso 130mila euro. La legge sui ristori bancari per il crollo delle ex popolari (contenuta nella finanziaria del 2019) prevede in casi del genere un indennizzo pari al 30% della somma perduta che nella fattispecie ammontava a 30mila euro, centesimo più, centesimo meno. Il risparmiatore nel formalizzare la richiesta di ristoro indirizzata alla commissione ministeriale costituita ad hoc a Roma, nota come commissione Fir (acronimo per Fondo indennizzo risparmiatori), aveva correttamente accluso tutta la documentazione nella quale attestava di essere titolare del 100% delle azioni di cui chiedeva il ristoro parziale rispetto al valore iniziale. Epperò, per un mero errore di battitura, il risparmiatore, assistito nel procedimento giudiziario dai legali Iva Castaldo e Francesca Venuti del foro di Udine, nella nota di accompagnamento alla richiesta aveva indicato di possedere il 10% delle azioni e non il 100%.

BONIFICO MIGNON
E così nel bonifico accreditato sul proprio conto corrente (questo dice la sentenza  00341/2022 REG.PROV.COLL; 00121/2022 REG.RIC.) era stato effettuato un versamento di dieci volte inferiore rispetto alla somma attesa. Il bonifico peraltro era sprovvisto di una adeguata causale tanto che il risparmiatore si era trovato in difficoltà per capire l'origine di quel trasferimento. Ad ogni modo nella sentenza di nove pagine firmata il 14 luglio da Oria Settesoldi quale giudice presidente, da Antonio de Vita quale giudice membro del collegio e da Manuela Sinigoi quale giudice estensore, nel dare ragione al risparmiatore firmatario del ricorso, si puntualizzano con molta chiarezza alcuni concetti allorché si fa presente che da chi di dovere non «è stata... svolta alcuna attività di istruttoria e di approfondimento... il ricalcolo del corretto indennizzo è stato negato tout court, sebbene» in ossequio al decreto ministeriale numero 7 del 10 maggio 2019 «contenente le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori, la Commissione tecnica avrebbe dovuto esaminare non solo le istanze presentate dagli aventi diritto, ma anche la documentazione acquisita disponendo altresì l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni». Appresso i giudici argomentano ancora a favore del ricorrente spiegando che quella decisione non fu «rimodulata» nemmeno quando il richiedente si premurò di segnalare «l'errore materiale commesso». Si tratta di parole precise che descrivono la condotta della commissione tecnica che presso la Consap, la società statale incaricata di istruire gli iter degli indennizzi, aveva il compito di deliberare gli indennizzi stessi.

IL PRECEDENTE, LE RICADUTE E LE SITUAZIONI SIMILARI
La sentenza del Tar triestino è importante perché con ogni probabilità potrebbe avere parecchie ricadute di rilievo rispetto a casi simili (a partire da quelli verificatisi col collasso di Veneto banca, il noto istituto di credito di Montebelluna ) che si sono verificati decine e decine di volte. Nel caso di specie né il Ministero dell'Economia, né la commissione né la Consap peraltro si erano costituiti in giudizio. Comunque l'importanza del precedente rimane. Questo almeno è il parere dell'avvocato Andrea Filippini che come il suo collega Rainaldi da tempo è consulente della associazione presieduta dal vicentino Ugone. Il quale ieri peraltro ha così commentato il pronunciamento della magistratura friulana: «La burocrazia romana perde ancora: i risparmiatori vincono al Tar». Ma da un punto di vista pratico che cosa succede ora? Poiché i giudici hanno annullato il provvedimento col quale la Consap ovvero più precisamente la commissione speciale avevano deliberato il rimborso mignon, la delibera stessa dovrà essere redatta nuovamente sulla base dei dati già correttamente forniti agli incaricati del procedimento. I quali poi dovranno liquidare la somma così come era nella aspettativa del risparmiatore assistito dalle due professioniste udinesi.

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