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Economia

Vendemmia trevigiana salva con il dopo voucher: ecco le novità delle prestazioni occasionali

Positivo il pressing di Coldiretti per non perdere opportunità occupazionali. Tra i nuovi punti il non poter superare la soglia di 280 ore l'anno, ma potranno essere "assunti" ancora pensionati e studenti

TREVISO Dopo che Coldiretti ha per mesi sottolineato la necessità di individuare una valida alternativa ai voucher in agricoltura per non perdere opportunità occupazionali e compromettere l’intero percorso di emersione intrapreso dal 2008 ad oggi, ecco il decreto sulle prestazioni occasionali. “Speriamo che lo strumento garantisca le necessità del settore che sono particolari – sottolinea Walter Feltrin, presidente di Coldiretti Treviso - L’impiego dei voucher in agricoltura era praticamente stabile da cinque anni. Ora guardiamo alla prossima vendemmia proiettati al dopo-voucher grazie all’emendamento alla cosiddetta manovrina che introduce novità sulla Disciplina delle prestazioni occasionali, Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale”. Sulla stessa lunghezza d’onda Antonio Maria Ciri, direttore di Coldiretti Treviso: “Il nuovo strumento sostituisce di fatto i voucher appena abrogati, rispondendo alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo e riprendendo molte delle richieste e proposte avanzate dalla Coldiretti”.

Ma vediamo nel dettaglio come funziona il nuovo sistema che, mantenendo l’elevato livello di semplificazione burocratica del voucher, per le aziende agricole prevede una serie di considerazioni ad hoc. Il limite economico annuo generale per l’utilizzo dello strumento della prestazione occasionale è stato fissato in 5mila euro/anno sia per il prestatore che per l’utilizzatore, fermo che il singolo prestatore rispetto al singolo utilizzatore non potrà ricevere più di 2.500 euro per anno civile (prima il limite era posto a 2.020 €/anno). Per i prestatori che operano a favore delle aziende agricole il limite annuale sale però a 6.666 euro e resta l’aggancio al valore della retribuzione oraria stabilita dai contratti collettivi (e quindi non i 9 euro fissati dal decreto per tutti gli altri settori, cui vanno sommate aliquote varie) ma un valore orario generalmente più basso come in caso di campagne di raccolta. Come per gli altri settori sull’importo orario è dovuta la contribuzione (33%) e il premio assicurativo (3,5%).

Previsti anche limiti di tempo per la prestazione. Non potrà essere superata la soglia di 280 ore/anno, pena la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per il settore agricolo tale limite va calcolato diversamente ovvero come rapporto tra i 2.500 euro per anno civile e il valore orario della retribuzione stabilito dal contratto (divenendo quindi variabile per provincie e mansioni differenti), con l’effetto che per prestazioni di bassa qualifica (raccolte) la soglia potrebbe risultare significativamente superiore al valore di 280. Per le aziende agricole resta il requisito soggettivo (cioè possono essere utilizzati come prestatori pensionati, studenti e percettori di prestazioni integrative), che però viene allargato alla categoria dei disoccupati iscritti al portale nazionale delle politiche del lavoro. Viene meno invece sia la distinzione tra imprese sopra e sotto i 7.000 euro/anno di fatturato ai fini IVA che soprattutto la limitazione dell’utilizzo alle sole attività stagionali.

Per quanto riguarda la procedura questa verrà interamente gestita da un’apposita piattaforma dell’Inps cui utilizzatori e prestatori devono risultare preventivamente iscritti, integrando nella stessa anche l’obbligo di invio, entro un’ora dall’inizio della prestazione, dei dati relativi alla stessa (prima assolto via mail nei confronti dell’Inl – Ispettorato nazionale lavoro). Quanto ai dati da trasmettere è previsto che sia indicato anche il valore del corrispettivo della prestazione in misura non inferiore a 36 euro per prestazioni entro le quattro ore giornaliere, per il settore agricolo detto valore dovrà conformarsi alla retribuzione oraria prevista dalla contrattazione collettiva. Sempre in agricoltura la durata della prestazione potrà andare a coprire, come già previsto per le comunicazioni all’Inl, un arco temporale di tre giorni.

I contratti di prestazione occasionale sono vietati per le imprese che abbiano in forza più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nell’ambito dell’esecuzione di appalti, qualora il prestatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato con l’utilizzatore, e per le sole imprese agricole qualora il prestatore sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (limitazione già presente per le imprese agricole con volume d’affari ai fini IVA inferiore a 7.000 euro/anno).

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