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Come richiedere il Porto d’armi e il rinnovo a Treviso

Tutte le informazioni: costi, tempi, come, dove presentare la domanda

La licenza di porto di armi in Italia è una particolare autorizzazione amministrativa che permette ai cittadini italiani che ne sono titolari di portare o trasportare un'arma al di fuori della propria abitazione. Essa funge anche da documento di riconoscimento in Italia; la disciplina del porto è regolamentata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La domanda si presenta alla Prefettura di Treviso o alla Questura.

I diversi tipi di porto d’arma

Le licenze più comuni per il rilascio del porto d’armi sono correlate allo scopo per il quale il permesso stesso viene richiesto. Secondo il tipo di porto. Si distinguono pertanto, il porto d’armi per difesa personale, quello per uso sportivo e quello per uso venatorio.

Esaminiamoli uno alla volta:

  • il porto d’armi per difesa personale, che è valido per un anno, consente di portare l’arma fuori dalla propria abitazione;
  • il porto d’armi per uso sportivo, è una speciale licenza la quale consente di detenere ed utilizzare armi comuni e sportive per esercitare il tiro a volo o a segno in un centro di esercitazione. Anche se formalmente il porto d’armi per uso sportivo viene definito “licenza di porto di fucile per il tiro a volo” in realtà si riferisce a tutte le tipologie di armi corte e lunghe legalmente detenibili. L’arma durante il tragitto che porta al centro di esercitazione deve essere scarica. Il rinnovo va fatto ogni 5 anni. Il decreto del 2018 ha apportato novità per quanto attiene la categoria dei tiratori sportivi: a questa infatti, possono accedere non solo gli iscritti alle federazioni riconosciute dal Coni, ma anche coloro che fanno parte delle sezioni del tiro a segno nazionale e coloro che appartengono alle associazioni dilettantistiche affiliate con il Coni. Possono accedervi inoltre, anche gli iscritti ai campi di tiro e ai poligoni privati;
  • il porto d’armi per uso venatorio, autorizza al porto di soli fucili da caccia, da utilizzare limitatamente nei periodi della stagione venatoria e nelle zone autorizzate; anche in questo caso la validità è di 5 anni.
  • Esiste poi, un particolare porto d’armi che è quello per collezionisti, che non ha una scadenza, non ha bisogno di rinnovo e formalmente si chiama “licenza di detenzione”. Questa licenza può essere rilasciata anche per armi antiche, artistiche o rare. In genere, chi prende la licenza di detenzione delle armi lo fa per incrementare una collezione di armi che non usciranno mai dalla sua abitazione.

Vi è quindi, una sostanziale differenza tra la licenza di detenzione, che autorizza il soggetto all’acquisto e alla detenzione delle armi ma non anche al trasporto e il porto d’armi per difesa personale, per uso sportivo o per uso venatorio, che invece autorizza sia l’acquisto sia il trasporto di armi.

  • la denuncia di detenzione e cessione, consistente in un certificato da presentare quando si viene in possesso di armi e cartucce oppure si cedono a terzi;
  • l’autorizzazione all’acquisto, che è un certificato che autorizza l’acquisto di armi da fuoco e munizioni ed il loro trasporto fino al domicilio;
  • la carta europea, che è un certificato che estende la validità dei permessi ottenuti in Italia nei Paesi facenti parte dell’Unione Europea;
  • la vidimazione della carta di riconoscimento, che consiste in un certificato valido per il trasporto dalle sezioni di tiro al luogo della detenzione e viceversa.

Chi rilascia il porto d’armi e quali sono i requisiti per il rilascio

Per il rilascio del porto d’arma per difesa personale è competente la prefettura di Treviso mentre negli altri casi è competente la questura di Treviso.

Per ottenere il rilascio del porto d’armi bisogna essere maggiorenni e presentare dei requisiti fisici e psicologici, tassativamente indicati dal ministero della Sanità e differenti a seconda che questo venga richiesto per un uso sportivo, di caccia o per difesa personale (in quest’ultimo caso vanno specificate dettagliatamente le motivazioni che giustificano la domanda).

Pertanto, occorre ottenere il certificato per l’idoneità psico-fisica mediante il quale si dimostra di non avere particolari problemi fisici che possono impedire di usare correttamente l’arma e di essere psicologicamente stabili.

Il certificato per l’idoneità psico-fisica 
Per il porto d’armi il certificato di idoneità psico-fisico può essere rilasciato:

  • dagli uffici medico-legali;
  • dai distretti sanitari della U.L.S.S. 2 competente o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato;
  • dai singoli medici della Polizia di Stato, dei vigili del fuoco o dai medici militari purché siano in servizio permanente e in attività di servizio.

Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, l'autorizzazione a circolare armato.

Chi può fare la richiesta

Ciascun cittadino, purché non ricorra alcuna delle condizioni ostative, può presentare istanza di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale producendo tutta la documentazione atta a dimostrare la particolare necessità di circolare armato.
La licenza deve essere rinnovata ogni anno.
La licenza viene rilasciata unita ad apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni.

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza.

Documentazione richiesta

  • domanda in bollo da € 16,00 (vedi allegati 1 e 2);
  • due fotografie formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il proprio Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido);
  • documentazione - o dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato - attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza ed eventuali precedenti penali;
  • documentazione atta a dimostrare la particolare necessità di circolare armati di pistola in relazione alle motivazioni in base alle quali l'istanza viene presentata (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, visura camerale, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, eventuale denunce di furti o minacce subite, documentazione attestante la rilevante movimentazione di denaro contante, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc);
  • certificato medico rilasciato dalla U.L.S.S. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi;
  • attestazione regolare adempimento degli obblighi di leva o, in caso di mancato assolvimento degli stessi, idoneità al maneggio delle armi.

Costo

  • Marca da bollo da € 16,00 che l'Ufficio provvederà ad apporre sulla licenza;
  • versamento di € 1,27 sul c.c.p. 12225363 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - capo X, capitolo 2383, avendo cura di indicare nella causale di versamento "costo libretto per porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di Vicenza";
  • versamento di € 115 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento "rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura -U.T.G. di Vicenza", salvo il richiedente appartenga ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371).

Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dal Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371.

RINNOVO PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE

Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve presentare annualmente, preferibilmente almeno 60 giorni prima della scadenza, idonea istanza al fine di rinnovare la propria licenza di porto d'armi.
Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni.

Documentazione richiesta

  • domanda in bollo da € 16,00 (vedi allegati 3 e 4);
  • documentazione - o dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato - attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza ed eventuali precedenti penali;
  • documentazione atta a dimostrare il persistere della necessità di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, eventuale denunce di furti o minacce subite, documentazione attestante la rilevante movimentazione di denaro contante, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc);
  • certificato medico rilasciato dalla o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi;
  • regolare adempimento degli obblighi di leva o, in caso di mancato assolvimento degli stessi, idoneità al maneggio delle armi.
  • tagliando della licenza in scadenza e libretto personale di riconoscimento
  • versamento di € 115 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento "rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura -U.T.G. di Vicenza", salvo il richiedente appartenga ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371).
  • una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla licenza rinnovata
  • Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dal Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371.

Questura di Treviso

  •  Tutti i detentori di armi, compressi i collezionisti di armi comuni (non antiche), che non siano già in possesso di un porto d’armi (in questo caso l’obbligo si assolve col rinnovo del Titolo di Polizia) dovranno presentare ogni 5 anni al locale Ufficio di Pubblica Sicurezza o, in assenza, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri, un certificato medico rilasciato dalla USL, o da un medico militare, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei VV.FF.dal quale risulti che il richiedente non è affetto da patologie psico-fisiche incompatibili con l’utilizzo delle armi. A tal proposito, in questa prima fase transitoria, i semplici detentori di armi non in possesso di qualsivoglia licenza di porto d’arma, dovranno adempiere all’obbligo di produrre il certificato medico entro e non oltre il 14 settembre 2019; dopo tale data gli Uffici di P.S. provvederanno a diffidare i soggetti ad adempiere a tale obbligo entro ulteriori 60 gg scaduti i quali gli stessi uffici provvederanno al ritiro cautelativo coatto delle armi con successiva confisca;
  •  La durata delle nuove Licenze di porto d’arma per uso venatorio e per l’esercizio del tiro al volo sportivo verranno ridotte da 6 a 5 anni; viene semplificata la procedura dell’obbligo di denuncia di detenzione dell’arma attraverso l’estensione delle modalità di invio della denuncia per via telematica, attraverso la posta elettronica certificata, in origine previsto solo per la Questura, anche per gli uffici locali di pubblica sicurezza e, qualora, manchino, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri è stato aumentato da 6 a 12  il numero massimo delle armi  per uso sportivo detenibili in casa con denuncia all’Autorità locale di P.S. Oltre tale limite è necessaria la Licenza di collezione;
  • I privati e gli operatori economici che intendono effettuare operazioni di compravendita di armi per corrispondenza (con contratti stipulati a distanza), avranno l’obbligo di ritirare le armi acquistate solo presso un commerciante o intermediario di armi regolarmente autorizzato con Licenza di P.S., mentre sarà la ditta incaricata al trasporto dell’arma acquistata a distanza ad avere l’obbligo di comunicare la spedizione all’Ufficio di P.S. o, in mancanza, al Comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente dove risiede l’interessato.

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