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Amministrative ad Oderzo: il Tar respinge i ricorsi dei candidati esclusi

Niente da fare per i candidati sindaco Michele Sarri, Marco Drusian e Tino Alescio. Nella città opitergina la corsa sarà solo tra Maria Scardellato e Marco De Blasis

Niente da fare per i candidati sindaco Michele Sarri (già ex vicesindaco), Marco Drusian e Tino Alescio. Per le prossime elezioni comunali di Oderzo, previste a inizio ottobre, la corsa al "trono" sarà solo tra l'attuale primo cittadino Maria Scardellato (Lega) e Marco De Blasis (già consigliere del Movimento Cinque Stelle). Questa, infatti, la decisione del TAR del Veneto che ha respinto i ricorsi dei tre candidati sindaco che erano stati inizialmente esclusi dalle prossime amministrative a causa di alcuni problemi riscontrati una volta presentate le liste definitive. Stando alla commissione elettorale opitergina, infatti, il trio non aveva presentato i documenti richiesti in quanto non tutti i fogli A4 (invece che A3) presentati erano timbrati come prevede la legge, ovvero al centro delle pagine. Un errore che comporterà, dunque, anche l'esclusione dalla corsa al Consiglio comunale.

Qui di seguito la motivazione del rigetto dei ricorsi:

“...nel procedimento elettorale ed in base all’art. 28 del d.P.R. n. 570 del 1960, i “moduli aggiuntivi” utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo con metodi che consentano d’apprezzarne la sostanziale unitarietà e che permettano alla commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori siano stati consapevoli di dare il proprio appoggio a quella e solo a quella determinata lista ed ai relativi candidati. Si è rilevato, infatti, che il metodo maggiormente rispondente alle finalità previste dalla legge è l’unicità di un foglio, se del caso piegato in due, mentre altri metodi possono risultare conformi alle finalità perseguite dalla legge, solo ove risultino oggettive e rigorose caratteristiche sulla sostanziale unitarietà delle dichiarazioni, nella loro interezza (…) la mancanza di unione fisica tra i fogli, contenenti le firme dei sottoscrittori, e i moduli che recano il nominativo dei promotori ed il simbolo della lista, rende tali sottoscrizioni del tutto astratte dall’indicazione della lista, configurandole come firme neutre, cioè riferibili, da soli o insieme, ad ogni contesto od a qualunque lista. In pratica, per i giudici “la mera spillatura ovvero punzonatura dei fogli costituenti i documenti presentati non è sufficiente a garantire l’unicità sostanziale tra lista e le sottoscrizioni dei presentatori, non offrendo alcuna garanzia circa il momento in cui la stessa è avvenuta”.

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