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Controllo vaccinale agli studenti, lo Snals: «Non si possono incaricare docenti a caso»

Il Segretario provinciale Salvatore Auci: «La rilevazione dello stato vaccinale degli alunni non può essere imposta in modo generalizzato al personale docente della prima ora di lezione»

«Dopo l’emanazione del Decreto legge n. 1 del 2022, e delle successive circolari del Ministero dell’istruzione, molti dirigenti scolastici della provincia di Treviso hanno impartito opinabili obblighi di servizio al personale docente della prima ora di lezione, al fine di rilevare lo stato vaccinale degli alunni. Tali obblighi non rispondono al dettato delle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria, né, tanto meno, a quelli sulla vigilanza e sorveglianza dei minori, per il semplice fatto che il controllo deve essere fatto prima dell’ingresso a scuola degli alunni». A dirlo è Il Segretario provinciale dello Snals Treviso (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola), Salvatore Auci.

«Come è noto, l’art. 4 del D.L. n. 1 del 07.01.2022 pone in capo al dirigente scolastico l’obbligo di verificare il possesso della vaccinazione/esito test antigenico, ma nel medesimo decreto legge nulla viene riportato per quanto riguarda la possibilità di delegare in modo generalizzato a “tutti i docenti” detta funzione di controllo - continua Auci - Il Ministero dell’istruzione con la nota n. 14 del 10.01.2022, riguardo le verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ha precisato che “… il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione.Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni…. “, puntualizzando la necessità di trattare i dati personali nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg. UE 679/2016-GDPR e del D.lgs. n 196 del 2003». 

«Inoltre, è il caso di precisare che l’obbligo di controllo, posto in capo al dirigente scolastico dal D.L. n.1/2022, certamente può essere delegato, ma tale compito di natura “fiduciaria”, risultando estremamente delicato e soggetto a norme di legge molto severe riguardo la privacy, deve essere attribuito ad un numero ristrettissimo di persone adeguatamente formate, quali collaboratori del dirigente, responsabili di plesso, responsabili di sede staccata, unità di personale ATA, che devono operare in prima persona senza delegare altri onde evitare di ingenerare errori di responsabilità a cascata. Nel caso di specie, in nessuna parte della nota congiunta Ministero dell’istruzione – Ministero della salute n. 11 del 08.01.2022 o della nota del Ministero dell’istruzione n. 14 del 10.01.2022 è fatto obbligo al personale docente in servizio alla prima ora di lezione di effettuare controlli sullo stato vaccinale dei propri discenti a seguito di designazione del dirigente scolastico» chiosa Auci.

«Per quanto evidenziato sopra, lo SNALS di Treviso, su segnalazione degli iscritti, onde consentire la migliore applicazione delle norme fin qui citate, ma anche al fine di evitare inutile contenzioso, interverrà in tutte le scuole della provincia per chiedere la modifica di circolari che espongono in modo generalizzato il personale docente e ATA a responsabilità di non competenza» conclude.

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