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Lunedì, 29 Aprile 2024
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Veneto zona rossa: regole e divieti in vigore da lunedì 15 marzo

Le nuove restrizioni anti-Covid saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile: vietate le visite a casa" di parenti o amici. Stop a scuole in presenza. Negozi, estetisti e parrucchieri chiusi

Da lunedì 15 marzo il Veneto è zona rossa per effetto della nuova ordinanza a firma del ministro Speranza. Insieme al Veneto finiranno in zona rossa anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e la Provincia autonoma di Trento, aggiungendosi così a Campania e Molise. Vediamo ora di presentare in breve quelle che sono le principali regole cui attenersi in zona rossa.

Coprifuoco

Il coprifuoco tra le ore 22 e le 5 del giorno seguente resta valido. In tale fascia oraria ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità e salute. In zona rossa tale regime è quasi identico anche durante la fascia oraria diurna tra le ore 5 e le 22, ma una differenza la si nota ad esempio nel fatto che di giorno è concesso lo svolgimento di attività motoria e sportiva individuale (entro certi limiti), mentre scattate le ore 22 non più. 

Spostamenti

Le regole della zona rossa sugli spostamenti sono piuttosto semplici. Il Dpcm, che resta in vigore fino al 6 aprile, all'Art. 40 recita così: «È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Questo significa che non solo non ci si può spostare tra Regioni o tra Comuni anche fossero dentro la propria Regione, ma che più banalmente si può uscire dalla propria casa solo se si ha un motivo valido ammesso dalle norme e che, nel caso di un controllo, va autocertificato tramite apposito modulo. I motivi validi sono quelli noti: lavoro, oppure le situazioni di necessità, o ancora i motivi di salute. Qualunque spostamento anche dentro il proprio stesso Comune deve poter essere giustificato da una di queste motivazioni che andranno indicate nell'autocertificazione. Ciò vale anche per l'attività motoria o sportiva che, entro certi limiti, sono ammesse (ci torneremo), vale a dire costituiscono una motivazione valida per spostarsi ma solo, come detto, tra le ore 5 e le 22.

Il decreto chiarisce inoltre che «sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». Sulla scuola torneremo più avanti, ma diciamo già che le attività didattiche in presenza sono sospese dagli asili nido alle superiori, salvo che eventualmente per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Ricordiamo a titolo di chiarimento che tra le situazioni di necessità rientrano sempre gli acqusti da compiere in quei negozi che sono legittimamente aperti (ci torneremo dopo anche su questo), ma la scelta del negozio o supermercato dove fare acquisti deve sempre rispondere al principio della massima vicinanza possibile. Se ho bisogno di un determinato bene, il principio guida è quello di andarlo ad acquistare nel luogo a me più vicino che mi consenta di soddisfare la mia esigenza. Nessuno vi conterà i passi col metro, ma in linea di massima se abito in piazza Erbe, ad esempio, il giornale è previsto che lo vada a comprare in un'edicola del centro storico e non a San Massimo.

Visita a casa

Lo spostamento verso le abitazioni private abitate non è più consentito in zona rossa. Questo significa che da lunedì 15 marzo in Veneto sarà vietato recarsi a casa di parenti o amici, salvo ricorrano situazioni di necessità, motivi di salute o lavoro. Non si può fare una visita a casa di amici o parenti per puro diletto, nemmeno dentro il proprio stesso Comune. È invece sempre ammesso, anche in orario di coprifuoco, recarsi a casa di una persona non autosufficiente per prestarvi assistenza. Attenzione ad una possibile fonte di confusione: con il nuovo decreto-legge è previsto che solo nei giorni dal 3 al 5 aprile, cioè il sabato e domenica di Pasqua ed il lunedì di pasquetta, la "visita a casa" sia consentita in ambito regionale una volta al giorno, nonostante in quelle giornate in tutte le Regioni italiane lo stesso decreto-legge preveda l'applicazione delle norme della zona rossa (tranne per quelle già in zona bianca). Si tratta dunque di una concessione occasionale, evidentemente introdotta per consentire lo scambio di auguri, ma di per sé in zona rossa gli spostamenti verso le case private abitate sono vietate dal Dpcm 2 marzo 2021 (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato da Mario Draghi che non evapora, né tantomeno viene sostituito dal nuovo decreto-legge, ma viene soltanto integrato da quest'ultimo).

I negozi che restano aperti

Questo è quanto troviamo scritto all'Art. 45 per la zona rossa: «Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi». Al comma 2 si legge che «sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici», mentre al comma 3 viene specificato che «restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie».

Ora, la domanda è: quali sono le attività contenute nell'allegato 23 del Dpcm che possono restare aperte in zona rossa? Non sono poche e tra queste ricordiamo, oltre agli alimentari ed altri esercizi commerciali già citati: librerie, vivai, negozi di articoli sportivi, negozi di biancheria, negozi di vestiti per bambini, o anche le concessionarie di auto e moto. Qui la lista completa: Allegato 23 Dpcm 2 marzo 2021-2-2.

Servizi alla persona

Lo stesso meccanismo appena visto vale anche per i servizi alla persona. Questa volta l'allegato di riferimento è il numero 24. L'Art. 47 del Dpcm infatti dispone: «Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24». In questo caso la lista è più breve e la riportiamo per intero:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Non vi sono nella lista né i centri estetici, né i parrucchieri che, a differenza di quanto avveniva con la zona rossa del precedente Dpcm del 14 gennaio, ora con il Dpcm 2 marzo 2021 a firma Mario Draghi dovranno chiudere da lunedì in tutto il Veneto.

Attività motoria e sportiva

Secondo quanto disposto dal Dpcm, in zona rossa «è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie». Viene poi aggiunto che «è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale».

Qual è l'ambito territoriale per l'attività sportiva individuale in zona rossa? Bella domanda, ma la risposta ad oggi manca ufficialmente, anche se le precedenti Faq avevano determinato l'ambito comunale. Il governo deve però ancora aggiornare le Faq relative al Dpcm 2 marzo 2021, un ritardo peraltro tutt'altro che scusabile oramai essendo anche stato introdotto pure il nuovo decreto-legge. È comunque verosimile che venga confermata l'impostazione per cui l'attività sportiva individuale è ammessa dentro il proprio Comune se una Regione è definita zona rossa. 

In zona rossa, inoltre, secondo quanto dispone il Dpcm «tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese». Questo significa, come segnalato dal Dipartimento per lo Sport, che «negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso». In aggiunta, il Dpcm chiarisce che «sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva». 

Scuola

Nelle zone rosse  è prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole dell’infanzia (anche gli asili nido), elementari e medie. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Il Dpcm all'Art. 43 dispone infatti che «sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni  ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza». Andandosi a prendere il citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. si legge all'Art. 2 comma 3 lettera a) che i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in «nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età», pertanto anche la didattica in presenza per questi ultimi è sospesa in zona rossa dal Dpcm a firma Mario Draghi.

Bar e ristoranti

In zona rossa le attività dei servizi di ristorazione sono sospese. Consentiti l'asporto (senza consumazione sul posto) e la consegna a domicilio per le attività di ristorazione fino alle 22. Anche in zona rossa come nelle altre aree di rischio resta il divieto di asporto dopo le ore 18 per le attività dei bar (codice ATECO 56.3), così come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia.

Musei chiusi, cinema e teatri chiusi

Le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono sospesi. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

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