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Cronaca

"Volo con cinque ore di ritardo, Ryaniair? Niente indennizzo"

La denuncia di F.V., 69 anni, che si è rivolto a Codici Lecce per chiedere un'indennità dopo che il suo volo sarebbe atterrato cinque ore dopo

TREVISO "Aereo in ritardo di cinque ore, niente risarcimento perché si tratta di “circostanze eccezionali”". A denunciarlo è F.V., 69enne che si è rivolto a Codici Lecce per chiedere supporto dopo aver ottenuto una risposta a suo avviso non chiarificatrice da parte della compagnia aerea. Secondo quanto denunciato dal 69enne, avrebbe avuto diritto a una compensazione pecuniaria da parte di Ryanair per il ritardo di un volo partito da Treviso e atterrato a Brindisi il 3 marzo scorso. Si tratta del volo FR8829 che, scrive Codici Lecce in una nota, “è giunto a destinazione ben cinque ore dopo l’orario preventivato””. La compagnia aerea “solo pochi minuti dopo l'agognato sbarco dei viaggiatori a Brindisi – scrive Codici Lecce -, ha inoltrato loro un’email negando le proprie responsabilità e l'indennizzo dovuto, in ragione di generiche “circostanze eccezionali””.

“Ma secondo il Regolamento CE n. 261/2004 – prosegue Codici Lecce -, i vettori aerei sono tenuti a corrispondere una compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo o di arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo, compensazione che varia da 250 e 600 euro a secondo della lunghezza della tratta. Il vettore aereo è esonerato solo ove dimostri che il ritardo sia imputabile a circostanze eccezionali, ossia ad eventi che non si sarebbero comunque potuti evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.

Codici Lecce ha già annunciato che in mancanza di prove idonee e rigorose in tal senso da parte della Ryanair segnalerà l'accaduto all’ENAC e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affinché valutino l'adozione dei provvedimenti opportuni. “Troppo spesso le compagnie adducono il verificarsi di circostanze straordinarie per giustificare ritardate esecuzioni di voli che, in realtà, sono dovute a ragioni che nulla hanno a che fare con l'imprevedibilità e l'eccezionalità dell'evento” – evidenzia l'avvocato Stefano Gallotta, segretario responsabile di Codici Lecce – “pur consapevoli che tali circostanze esimenti devono essere realmente eccezionali e non ridursi a un agevole escamotage per aggirare le sanzioni pecuniarie previste dalla legge. Così si negano i diritti faticosamente riconosciuti ai passeggeri del traffico aereo e si deflazionano ingiustamente le relative legittime istanze indennitarie”.

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